FOGLIO DI COLLEGAMENTO INTERNO
DEL COMITATO PAUL ROUGEAU
Numero 145 - Dicembre 2006
SOMMARIO:
1) Il linciaggio di Saddam Hussein è durato tre anni
2) Uccide bene chi uccide l’ultimo
3) La pena di morte nel diritto internazionale
4) Crisi dell’iniezione letale: nuova moratoria in Florida
5) Crisi dell’iniezione letale: moratoria prolungata in California
6) Non chiude il carcere di Guantanamo che viene reso più duro
7) In Israele affermata la legalità delle ‘esecuzioni mirate’
8) Greg Summers riposa in Toscana
9) Notiziario: Giappone, Iraq, Texas
1) IL LINCIAGGIO DI SADDAM HUSSEIN E’ DURATO TRE ANNI
Saddam Hussein, catturato dagli Americani il 13 dicembre 2003, detenuto in segreto, privato di diritti fondamentali e molto probabilmente maltrattato, ‘ceduto’ irregolarmente agli Iracheni, sottoposto ad un processo farsa svoltosi in poche decine di udienze nell’arco di sette mesi, è stato impiccato alla spicciolata il 30 dicembre. Erano passati solo quattro giorni dalla conferma della sentenza di morte, sentenza che fu emessa, il 5 novembre, dal Tribunale Speciale iracheno strettamente controllato dalle autorità governative irachene ed americane. ‘Giustiziato’ per aver ‘giustiziato’ 148 persone negli anni ottanta, e così ridotto al silenzio, non potrà aiutare il mondo a far luce sulle estesissime violazioni dei diritti umani di cui fu uno dei principali protagonisti e in cui furono coinvolti, in modo più o meno diretto, i principali attori internazionali.
L’impiccagione di Saddam Hussein si è svolta all’alba del 30 dicembre in un clima caotico in cui non sono mancati taglienti insulti rivolti al condannato dai suoi boia, con lo scambio, in punto di morte, di maledizioni reciproche. Il mondo ha appreso attonito la notizia ad appena quattro giorni dalla notifica della conferma delle sentenze capitali pronunciate nei suoi riguardi e di quelli di due coimputati.
Dopo le sentenze, emesse il 5 novembre a conclusione del primo processo messo in piedi contro Saddam e sette coimputati (v. n. 143), agli avvocati difensori era stato imposto un termine ristrettissimo per presentare le carte dell’appello: il 5 dicembre. Dopo tale scadenza i nove giudici dell’apposita Corte d’appello avevano impiegato appena tre settimane per esaminare in modo sommario le complesse argomentazioni addotte e decidere contro gli imputati. Tutte le condanne erano state confermate ed anzi – in modo singolare - la corte aveva stigmatizzato i giudici del processo per aver comminato l’ergastolo, una pena troppo mite, ad uno dei coimputati di Saddam, l’ex vice presidente Taha Yassin Ramadan. (Il caso di Ramadan è stato di conseguenza rinviato al Tribunale Speciale con la richiesta dell’imposizione della pena di morte.)
L’indignazione dei difensori dei diritti umani per l’ingiusto processo e per l’esecuzione di Saddam Hussein è pari solo al rammarico per la perdita di un testimone e di un’occasione irripetibile per far luce su avvenimenti inquietanti che si sono svolti in Iraq e nei paesi vicini nell’ultimo trentennio. Ciò che è accaduto dimostra che agli attuali potenti della Terra non importa di accertare le violazioni dei diritti umani – premessa per la costituzione di una memoria storica che potrebbe evitare il loro ripetersi in futuro - ma solo di proseguire con la violenza, quando non bastano gli strumenti della diplomazia e dell’economia, una politica di prepotenza e di dominio.
Come abbiamo detto a suo tempo - riecheggiando le richieste delle organizzazioni per i diritti umani e dello stesso Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan - l’ex presidente dell’Iraq avrebbe dovuto essere giudicato da una corte internazionale costituita nell’ambito delle Nazioni Unite, invece – catturato dagli Americani invasori (e manipolato davanti ad una telecamera come un capo di bestiame) - è stato formalmente ‘ceduto’, in violazione delle Convenzioni di Ginevra, ai suoi avversari iracheni (v. n. 120). Questi ultimi (peraltro sotto stretta supervisione americana) lo hanno sottoposto ad un processo farsa (che qualcuno ha definito ‘di stile sovietico’) svoltosi in poche decine di udienze dall’ottobre del 2005 al luglio del 2006 (v. ad es. n. 143 e nn. ivi citati); infine lo hanno ucciso in un modo che ha tutte le caratteristiche di una vendetta privata piuttosto che dell’esecuzione di una pena per i delitti da lui commessi.
Certamente Saddam si rese colpevole di crimini ben più gravi ed estesi dell’impiccagione di 148 persone negli anni ottanta, che bene o male conseguì ad una sorta di processo, impiccagione per la quale è stato condannato a morte il 5 novembre scorso (insieme a Barzan Ibrahim al-Tikriti, fratellastro di Saddam ed ex capo dei servizi segreti iracheni, ed a Awad Ahmed al-Bandar, ex presidente del tribunale rivoluzionario.)
Il crimine peggiore di Saddam fu l’aggressione non provocata all’Iran del 1980, aggressione favorita dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, protrattasi in una guerra sanguinosissima durata otto anni, che provocò qualcosa come un milione di vittime tra morti ed invalidi. Il fatto stesso di aver attaccato i Curdi in rivolta nel Nord dell’Iraq in una fase cruciale del conflitto, fu un crimine per così dire accessorio e obbligato. C’è chi ricorda che lo stesso Winston Churchill autorizzò a suo tempo la RAF a bombardare con gas venefici le tribù curde che si ribellavano all’interno dello stato creato artificialmente dagli Inglesi.
Fintanto che Saddam sterminò nemici veri, potenziali o presunti dell’America o del Regno Unito – fossero gli Iraniani o i ‘comunisti’ iracheni - fu armato e finanziato dall’Occidente, nonché aiutato dalla CIA nel ‘lavoro sporco’. Se vi furono grandi potenze che non aiutarono materialmente Saddam, queste si resero colpevoli di omissione per non aver denunciato al mondo quello che stava accadendo.
Nell’agosto del 1990, quando la sua mania di grandezza lo portò ad allungare le mani sul petrolio del Kuwait, il presidente dell’Iraq diventò improvvisamente il diavolo numero uno.
In senso lato la condanna a morte per Saddam Hussein fu decretata allora ma è stata eseguita, in tutta fretta, il 30 dicembre del 2006 per evitargli di rimanere un testimone scomodo delle gravissime violazioni dei diritti umani cui abbiamo qui molto parzialmente accennato, delle quali non fu il solo responsabile.
Non stupisce che il rozzo e sanguinario primo ministro attuale dell’Iraq, al-Maliki, abbia consentito l’esecuzione di Saddam, è da commiserarsi invece il comportamento del presidente Jalal Talabani, un avvocato che fu lodato per la sua aperta opposizione alla pena capitale (v. n. 128): egli ha evitato di firmare l’ordine di esecuzione di Saddam Hussein semplicemente incaricando di farlo al suo posto uno dei vice presidenti…
L’assoluta insufficienza del processo a Saddam Hussein, la violazione di suoi diritti fondamentali, l’inumanità del trattamento riservatogli e la crudeltà della sua esecuzione hanno fatto giustamente parlare i commentatori non ufficiali di linciaggio, un linciaggio durato tre anni: dalla ignominiosa cattura del 13 dicembre del 2003 all’impiccagione del 30 dicembre del 2006.
2) UCCIDE BENE CHI UCCIDE L’ULTIMO di Enrico Peyretti
Alla vigilia della barbara impiccagione di Saddam Hussein, ulteriore violenza di una serie di violenze, Enrico Peyretti, noto attivista per la pace, ha scritto il seguente denso e illuminato commento. Ringraziamo il caro Enrico di aver condiviso con noi il suo pensiero, a prima vista utopico, che a ben riflettere si rivela estremamente realista.
Male più male, uguale due mali. Questa è una umile fortissima verità. Il male che Saddam ha inflitto non è riparato ma aggravato e confermato dal dargli il male della morte come castigo. Proprio confermato. Uccidere chi uccide è il trionfo dell’uccidere.
L’unico senso di ciò, del tutto irrazionale, sta nella triste parafrasi di un proverbio più allegro: «Uccide bene chi uccide l’ultimo». Se per ultimo uccidesse Saddam, forse ucciderebbe bene? Sì, secondo questa logica, se fosse lui il vincitore.
Senza dire che un ultimo, su questa strada, non c’è. Sempre un altro uccide chi ha ucciso, nella logica della morte identificata con la giustizia, nell’illusione che restituire il male liberi dal male la vittima, quando invece questa se ne fa autrice e non solo vittima, e così si inchina al regno del male, quando invece da vittima pura ne era libera e superiore.
La giustizia dei vincitori non è giustizia, perché la vittoria armata non è giustizia, ma mera imposizione della violenza delle armi. La vittoria armata non dà al vincitore titolo di giudice del vinto. Chi vince perché ha più armi ed è più abile, spregiudicato e crudele nell’usarle, non afferma la ragione, dunque la giustizia, ma soltanto la violenza mortale, il trionfo della morte. La sentenza della guerra è morte e non vita.
Anche quando, all’origine del conflitto, ragione e giustizia stanno dalla parte di chi poi vincerà la guerra, imponendo la morte all’avversario, alla fine «la giustizia fugge dal campo dei vincitori» (Simone Weil, Quaderni III, Adelphi, Milano 1988, p. 158).
Il caso Saddam somma l’iniquità della pena di morte all’iniquità della guerra e all’iniquità della dittatura. L’ingiustizia della dittatura è soltanto confermata e non smentita dalla ingiustizia della guerra, usata per abbatterla da quegli stessi che fino a ieri sostennero e si servirono del dittatore. O la tirannia si smonta con le libere coscienze, con la comunicazione e solidarietà tra i popoli, con la disobbedienza popolare civile e nonviolenta, con la democrazia internazionale, oppure all’uomo tiranno si sostituisce la potenza tiranna armata e mortale.
Realismo, si dice. Appunto, guardiamo la realtà. Se le armi hanno abbattuto Hitler e Mussolini, esse sono poi rimaste a regnare sul mondo, tirannia vasta, sottile, minacciosa e ingannatrice più che mai.
3) LA PENA DI MORTE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE di Claudio Giusti
Claudio Giusti è riuscito ad esporre in modo limpido ed esauriente ciò che dicono a proposito della pena di morte le principali norme internazionali. Il compendio da lui preparato ha il pregio di dare le informazioni essenziali e soprattutto di delineare chiaramente la tendenza in atto. Ringraziamo l’amico Claudio - che è uno dei più brillanti esperti in materia - di averci consentito di pubblicare il suo elaborato nel momento in cui, con l’esecuzione di Saddam Hussein, il dibattito sulla pena di morte si infiamma nelle sedi internazionali.
Al contrario della tortura la pena di morte non è, ancora, vietata dalle norme internazionali.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948) garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e trattamenti crudeli, ma non vieta espressamente la pena di morte:
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Ci fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica, abolizionista fra il 1947 ed il 1950, di inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta trovò l’opposizione dei paesi mantenitori, ma anche di quelli che, come il Venezuela, erano già allora abolizionisti totali e non volevano che la Dichiarazione legalizzasse la pena capitale in tempo di guerra. In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte.
Secondo William Schabas:
“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente” (SCHABAS, 1997- 43)
e “l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizionista.” (SCHABAS, 1997- 44)
Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura e all'Articolo 14 fornisce una serie di garanzie agli accusati, mentre nell'Articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:
Art. 6 ICCPR
1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
2 Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most serious crimes] (...)
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6 Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto
Il commento ufficiale che ha fatto l'ONU (Comitato per i Diritti umani) all'Articolo 6 è stato (27.07.1982):
"Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell'opinione che i termini ‘delitti più gravi’ [most serious crimes] debbano essere interpretati in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional measure]"
Secondo Nigel Rodley ne consegue che:
"La pena capitale costituisce un'eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. La pena capitale è trattata come una realtà transitoria; in vista dell'abolizione, solo i paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell'eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene l'applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna deroga all'Articolo 6 è permessa, neppure nei <periodi di emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio>. Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad affrontare." (RODLEY, 1980-22)
Inoltre si ritiene che
“un ampliamento dell’uso della pena capitale contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre" (SCHABAS, 1997-101)
La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiara:
"Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'Articolo 3 della Dichiarazione Universale, l'obiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i paesi" (quest'ultima parte sottolineata con enfasi)
L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la Risoluzione 32/61 che afferma:
"Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all'abolizione generale di questa forma di punizione"
Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l'Assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR. [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti, pur avendo ratificato il Patto, hanno posto riserve tali da renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve chiedendo che gli USA le ritirino.]
Il 25 maggio 1984 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei condannati a morte con la precisa condizione che “esse non saranno invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD, 1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la Risoluzione 29/118 l’Assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”.
Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all'ICCPR ha definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di morte. Il suo primo articolo così recita:
Art. 1
1 Nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.
2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.
La contrarietà delle Nazioni Unite e della comunità internazionale all’uso della pena di morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia e della Corte Penale Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle sentenze che questi tribunali possono emettere. [In altri luoghi ho fatto notare come lo Statuto della Corte Penale Internazionale sia gravemente carente per la difesa dei diritti umani]
In Europa la pena di morte è vietata
La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali (del 1950) prevede ancora la pena di morte come eccezione al diritto alla vita:
Articolo 2
1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
Questa posizione è stata superata,
prima dal 6° Protocollo del 28 aprile 1982 – adottato da tutti i paesi del Consiglio d’Europa - il cui primo articolo recita:
“La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato.”
poi dal 13° Protocollo (Vilnius, 2 maggio 2002) – già adottato da quasi tutti i paesi del Consiglio d’Europa - che, a differenza del precedente 6° Protocollo, non prevede possibilità di riserve, e infine dalla Costituzione Europea in fieri.
La pena capitale è stata quindi definitivamente espulsa dall’Europa che si vanta di essere una “death penalty free land”.
La Convenzione americana sui Diritti dell'uomo
L'Articolo 4 della Convenzione americana sui Diritti dell’uomo (22 novembre 1969) – di cui fanno parte quasi tutti gli stati delle Americhe, firmato, ma non ratificato, anche dagli USA - vieta esplicitamente la reintroduzione della pena di morte:
Art. 4
2 Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa potrà essere inflitta solo per i reati più gravi (...)
3 La pena di morte non sarà ripristinata nei paesi che l' hanno abolita.
4 In nessun caso la pena di morte potrà essere applicata per i delitti politici o per reati comuni connessi a tali delitti.
5 La pena di morte non potrà essere inflitta alle persone che al momento della consumazione del reato avevano meno di 18 anni o più di 70.
L’ 8 giugno 1990 è stato aggiunto un Protocollo contro la pena di morte, attualmente adottato solo da nove su trentacinque stati americani e non dagli USA:
Art. 1
Gli Stati parte di questo Protocollo non applicheranno la pena di morte nel loro territorio ad alcuna persona soggetta alla loro giurisdizione
I minorenni
Le norme internazionali vietano, nella maniera più chiara possibile, l' esecuzione di chi avesse meno di 18 anni al momento in cui commetteva il delitto. Questo perché si ritiene che i minorenni non avendo ancora completato il loro sviluppo non possano essere pienamente responsabili delle loro azioni:
Art. 6 ICCPR
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni.
Garanzie ECOSOC
3 Persone sotto i 18 anni di età al tempo in cui era stato commesso il crimine non saranno condannate a morte.
Art. 68 della Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili
In nessun caso la pena di morte può essere pronunciata su di una persona protetta che fosse sotto i 18 anni al tempo del delitto.
Art. 37 Convenzione sui diritti del fanciullo
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone ci età inferiore ai diciotto anni.
La pena di morte nel diritto umanitario
Sia la guerra che un conflitto armato di natura non internazionale prevedono l'immediata entrata in vigore delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (riguardanti: Feriti, Naufraghi, Prigionieri e Civili) che insieme costituiscono il nucleo fondamentale del Diritto Umanitario.
L'Articolo 68 della Convenzione relativa alla protezione dei civili prevede che la pena di morte possa essere applicata nel corso di un’occupazione ad una persona protetta solo nel caso in cui questa si sia macchiata di spionaggio, di atti gravi di sabotaggio o di aggressioni che abbiano causato la morte purché: "Questi crimini fossero punibili con la pena di morte sotto la legge del territorio occupato prima che l'occupazione avesse luogo"
Riassumendo
Possiamo affermare che le norme internazionali:
1 consentono l' uso della pena di morte solamente come fatto eccezionale,
2 la permettono solo per i reati più gravi,
3 la vietano per i minorenni all’epoca del reato,
4 tendono alla riduzione del numero dei reati passibili di pena capitale,
5 vietano la reintroduzione della pena di morte lì dove sia stata abolita,
6 ne vogliono la futura, completa abolizione.
Bibliografia minima
- I testi degli Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY INTERNATIONAL ACT 50/10/98, International Standards on the Death Penalty (le traduzioni sono mie)
- HOOD ROGER - The Death Penalty. A World-wide Perspective. Second Revised and Updated Edition Oxford, Clarendon Press 1996
- RODLEY NIGEL
1980 “La pena capitale nel diritto e nelle relazioni internazionali” in: AMNESTY INTERNATIONAL Pena di morte, Pordenone, Studio tesi, 1980
1983 "La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani" in: AAVV La pena di morte nel mondo. Casale Monferrato, Marietti, 1983
1987 The Treatment of Prisoners under International Law, New York, Oxford University Press, 1987
- SCHABAS WILLIAM
1996a The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture, Boston. Northeastern University Press, 1996
1996b “International Legal Aspect” in: HODGKINSON PETER, RUTHERFORD ANDREW, eds. Capital Punishment. Global Issues and Prospect - Winchester, Water Side Press, 1996
1997 The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second edition. Cambridge, Cambridge University Press 1997
1998 “International Law and Abolition of the Death penalty” Washington and Lee Law Review, Summer 1998
4) CRISI DELL’INIEZIONE LETALE: NUOVA MORATORIA IN FLORIDA
Il 13 dicembre l’esecuzione ‘mal riuscita’ di Angel Diaz in Florida ha scatenato una rinnovata polemica a proposito dell’iniezione letale che ha finito per toccare anche il problema della pena di morte in generale. Dopo di ciò il governatore uscente Jeb Bush si è sentito in dovere di stabilire una nuova moratoria sulle esecuzioni fino al 1° marzo, in attesa che una commissione da lui nominata esamini a fondo il metodo di esecuzione della Florida, per assicurare che esso non costituisca una punizione crudele e inusuale.
Angel Nieves Diaz, accusato di aver ucciso per rapina il proprietario di un locale nel 1979, è stato messo a morte il 13 dicembre in Florida nonostante protestasse la sua innocenza da ben 27 anni e nonostante che, all’infuori di una testimonianza sospetta, mancassero prove a sua carico.
Lo stesso Acevedo Vila, governatore di Porto Rico, territorio di cui Diaz era originario, aveva tentato inutilmente di ottenere clemenza dall’inflessibile Jeb Bush.
Il ricorso di Angel Diaz per contestare il metodo dell’iniezione letale era stato rigettato dalla Corte Suprema federale un’ora prima. Ma proprio con lui questo metodo ha dimostrato di funzionare malissimo.
Come hanno testimoniato l’avvocato Neal Dupree, uno dei difensori di Diaz, e il nostro amico Dale Recinella presente all’esecuzione in qualità di assistente spirituale del condannato, dopo lo spegnimento del microfono attraverso il quale Diaz, nella sua ultima dichiarazione, aveva riaffermato la propria innocenza, si sono verificati inusuali e concitati avvenimenti nella stanza della morte.
In luogo di acquietarsi e di perdere conoscenza, il condannato è diventato sempre più agitato durante e dopo la somministrazione dell’iniezione letale. Si vedeva che parlava rivolgendosi ai membri del team di esecuzione – i quali peraltro non gli rispondevano – e la sua faccia appariva contorta. Per alcuni minuti ha fatto delle smorfie mentre il suo pomo d’Adamo andava su e giù e le sue mascelle si serravano. Poi, muovendosi di tanto in tanto, ha continuato a respirare affannosamente per una ventina di minuti con un occhio aperto e uno chiuso. Dopo di ciò i membri del team di esecuzione sono apparsi agitati e a disagio mentre si consultavano e facevano un certo numero di telefonate.
Passati 25-30 minuti dall’inizio della procedura, il respiro di Diaz è divenuto leggero, il suo viso si è disteso e la sua pelle ha assunto un colore grigiastro. Nei seguenti 5-6 minuti Angel Diaz è rimasto ad occhi aperti mente il suo pomo d’Adamo aveva smesso si muoversi. E’ stato quindi dichiarato morto.
La portavoce del Dipartimento delle carceri, signora Gretl Plessinger, si è affrettata a dire di non ritenere che Diaz abbia sofferto nei 34 minuti per cui si è protratta la sua esecuzione. Secondo lei sarebbe piombato subito nell’incoscienza. Ella ha aggiunto che il condannato era affetto da una malattia di fegato che, rallentando il metabolismo dei farmaci, aveva richiesto una seconda serie di iniezioni.
Le grottesche scuse dei diretti responsabili dell’esecuzione sono state immediatamente riprese con sussiego dal governatore Jeb Bush che ha dichiarato: “Una preesistente condizione medica del detenuto è stata la ragione del fatto che la procedura avviata stasera ha richiesto un tempo più lungo delle recenti procedure messe in atto quest’anno.”
Solo che, come hanno subito osservato i parenti dell’ucciso, sconvolti, Diaz non soffriva di fegato. Poi i risultati dell’autopsia hanno platealmente smentito l’amministrazione. Il dottor William Hamilton, dopo aver eseguito l’accertamento autoptico, ha coraggiosamente dichiarato che la prolungata agonia di Diaz era stata causata dal fatto che in entrambe le braccia gli aghi avevano perforato da parte a parte le vene del condannato iniettando il cospicuo volume di liquidi venefici, che sarebbe dovuto entrare in circolo, nei sottostanti tessuti molli del braccio. Ciò era avvenuto sia per la prima che per la seconda iniezione letale. Fatto reso evidente anche da una ustione chimica lunga 30 centimetri nel braccio destro e da una ustione chimica lunga 27 centimetri nel braccio sinistro. Hamilton ha anche affermato che il fegato del morto appariva in condizioni normali.
Ricordiamo che in Florida lo scalpore suscitato dagli ‘incidenti’ occorsi ripetutamente nell’uso della sedia elettrica avevano indotto i sostenitori della pena di morte a chiedere il passaggio all’iniezione letale, passaggio che era avvenuto nel 2000. Ciò per evitare di mettere a rischio la sopravvivenza dell’istituzione della pena di morte in sé.
Ma pure l’iniezione letale – che potrebbe provocare gravi sofferenze al condannato anche se tutto funziona come previsto - nel giro di sei anni ha finito per mettere in forte imbarazzo le autorità.
La storia delle esecuzioni cosiddette ‘botched’, cioè mal riuscite, negli Stati Uniti è lunga e piena di pagine macabre ed orrende. Tornata prepotentemente sulle pagine dei giornali insieme alla storia parimenti nutrita del riconoscimento in extremis dell’innocenza di numerosi condannati a morte, ha dato una scossa alla fede nella pena capitale degli Americani.
Del migliaio di articoli usciti in questa occasione, vogliamo citare quello dell’accademico Austin Sarat, noto studioso della pena capitale (*). In tale articolo, fra le altre cose, si ricorda un’esecuzione particolarmente ‘mal riuscita’, quella di Willie Francis in Louisiana. Negli atti della Corte Suprema degli Stati Uniti si legge: “Francis fu preparato per l’esecuzione il 3 maggio 1946 […] fu messo sulla sedia elettrica ufficiale dello stato della Louisiana […] l’incaricato dell’esecuzione chiuse l’interruttore ma, presumibilmente per qualche difficoltà tecnica, la morte non sopravvenne.” Furono portate prove per dimostrare come il condannato avesse patito un estremo dolore durante questa esecuzione ‘mal riuscita’: “… le sue labbra si gonfiarono, lui gemette e sobbalzò fintanto che la sedia si staccò dal pavimento.” In seguito i difensori si opposero ad una seconda esecuzione con la sedia elettrica sostenendo che essa sarebbe stata una punizione ‘crudele ed inusuale’, proibita dalla Costituzione. La Corte Suprema respinse tale ricorso ritenendo che la prima esecuzione “non avrebbe conferito un elemento di crudeltà ad una seconda esecuzione.” Nella sentenza di maggiorana scritta dal giudice Reed, si legge fra l’altro che una dimostrazione della crudeltà del procedimento si sarebbe dovuta trovare nell’atteggiamento degli ‘esecutori’ che invece avevano “agito in modo accurato ed umano”, senza “sospetti di ostilità” e senza “il proposito di infliggere dolore non necessario”, rimanendo “frustrati dall’incidente imprevisto… per il quale non si può biasimare nessuno.” La sentenza concludeva che lo stato non poteva essere privato del diritto di riprovarci. Cosa che la Louisiana fece, con successo.
Dopo il can can suscitato nei media dall’esecuzione di Angel Diaz, dopo le figuracce fatte dall’amministrazione floridiana con le dichiarazioni smentite dall’autopsia e dai testimoni dei fatti, l’ineffabile governatore Jeb Bush ha deciso, per la seconda volta nel giro di un anno, di sospendere le esecuzioni in Florida. Questa volta però Bush non ha bloccato i boia a tempo indeterminato come aveva fatto nel febbraio del 2006 per poi rimarginarsi la sua decisione in agosto (v. n. 142, “L’esecuzione di Clarence Hill…”). Ha invece nominato una sua commissione di esperti che sviscerasse la spinosa questione in un ristretto lasso di tempo: il rapporto della commissione dovrà essere consegnato entro il 1° marzo. Dopo di ciò a suo avviso la Florida potrà compiere in tutta tranquillità le sue esecuzioni, sicura che il metodo già usato per uccidere, o un nuovo metodo, non costituirà una punizione crudele ed inusuale.
Il fiero compito di uccidere per legge i cittadini della Florida da marzo in poi ricadrà tuttavia nella responsabilità di un’altra persona perché il governatore Bush in gennaio verrà sostituito dal nuovo eletto Charlie Crist, ex Attorney General (ministro della giustizia).
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(*) L’articolo, intitolato “Quando le esecuzioni vanno male”, verrà tradotto e inserito nel nostro sito.
5) CRISI DELL’INIEZIONE LETALE: MORATORIA PROLUNGATA IN CALIFORNIA
Nello stato della California è in vigore una moratoria di fatto delle esecuzioni capitali dal mese di febbraio scorso dopo che una causa civile intentata dal detenuto Michael Morales aveva reso praticamente impossibile alle autorità procedere con l’iniezione letale. Ora il giudice federale Jeremy Fogel ha emesso una sentenza che boccia il metodo adottato in California, perché a rischio di violare l’Ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che proibisce le punizioni crudeli ed inusuali. Fogel demanda al governatore Arnold Schwarzenegger il compito di sanare la situazione. Frattanto in California rimane in essere e si consolida la moratoria delle esecuzioni.
Il 15 dicembre il giudice federale distrettuale Jeremy Fogel ha finalmente pronunciato la sua sentenza: la procedura dell’iniezione letale adottata in California viola l’Ottavo emendamento della Costituzione per la possibilità che essa infligga al condannato una sofferenza atroce. “Ciò è intollerabile” dice Fogel.
Ricordiamo che il giudice Fogel, in riposta ad un’azione civile di Michael Morales che doveva essere ‘giustiziato’ il 21 febbraio, aveva imposto allo stato della California di adottare delle salvaguardie risultate impossibili da attuare anche per il giusto rifiuto del personale medico di essere coinvolto nelle esecuzioni (v. n. 136). Da ciò era conseguita una moratoria di fatto in attesa di una sentenza di Fogel sull’accettabilità del protocollo esistente (in verità leggermente emendato prima della prevista esecuzione di Morales).
“L’implementazione del protocollo dell’iniezione letale della California – scrive Fogel nel suo memorandum del 15 dicembre - manca sia di affidabilità che di trasparenza.” Secondo lui la documentazione relativa alle precedenti esecuzioni fa sorgere “questioni sostanziali”, le azioni e le omissioni del Dipartimento di Correzione mettono a rischio il rispetto dell’Ottavo emendamento della Costituzione.
Il giudice, alle prese da un anno con la questione dell’iniezione letale, prima di pronunciarsi ha studiato in maniera molto approfondita il problema, tenendo un’udienza di quattro giorni in settembre con i difensori e gli accusatori di Morales, acquisendo il parere degli esperti e andando a visitare la camera dalla morte nel carcere di San Quintino.
Jeremy Fogel fa ora affidamento sul governatore Arnold Schwarzenegger, scrivendo : “La corte ritiene che l’ufficio del governatore sia nelle posizione migliore per ottenere un adeguato livello di accuratezza e di professionalità nel portare a termine ciò che… [il personale incaricato] definisce giustamente il ‘solenne’ compito delle esecuzioni.”
Subito dopo la sentenza del giudice Fogel, Andrea Lynn Hoch, segretario per gli affari legali del governatore Schwarzenegger, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Come la sentenza richiede, l’amministrazione rivedrà il protocollo dell’iniezione letale per essere certi che il protocollo e la sua implementazione siano costituzionali. Il Governatore Schwarzenegger continuerà a difendere la pena di morte e ad assicurare che la volontà del popolo sia rappresentata attraverso i procedimenti delle corti.”
Il clamore suscitato dall’esecuzione ‘mal riuscita’ di Angel Diaz avvenuta due giorni prima in Florida, si è intensificato dopo la pubblicazione della sentenza di Jeremy Fogel. I dubbi e le critiche sollevati dai media americani relativamente al metodo dell’iniezione letale si sono estesi al problema della pena di morte in se stessa.
6) NON CHIUDE IL CARCERE DI GUANTANAMO CHE VIENE RESO PIU’ DURO
Tutto il mondo civile ha chiesto la chiusura del famoso centro di detenzione di Guantánamo Bay che fu inaugurato cinque anni fa, l’11 gennaio 2002. Invece di por termine a questo disonorevole emblema delle violazioni dei diritti umani tipiche della cosiddetta ‘guerra al terrore’, gli USA fanno sapere tramite i militari che il trattamento degli stranieri lì detenuti è stato recentemente inasprito in conseguenza delle proteste e delle forme di resistenza messe in atto da una parte dei detenuti e per il fatto che tutti gli attuali ospiti sarebbero individui particolarmente cattivi e pericolosi.
Con una spesa non trascurabile, nel campo di Guantánamo Bay nell’isola di Cuba è stato perfino costruito un moderno complesso, il Campo 6, dotato di un impianto sportivo. Tuttavia - dopo che i primi detenuti erano stati già trasferiti in tale complesso - nel mese di dicembre si è deciso che non era opportuno concedere ai prigionieri un trattamento così umano da comprendere anche delle partite di calcetto. Tanto valeva lasciare inutilizzato ciò era stato appena costruito con i soldi dei contribuenti.
I militari hanno detto di aver adottato di propria iniziativa negli ultimi due anni alcune misure per mitigare le condizioni di detenzione, rendendole un po’ più simili a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra, ma di essersene pentiti. I miglioramenti sarebbero stati introdotti nel quadro di una strategia che doveva incentivare il ‘buon comportamento’ e la ‘collaborazione’ delle centinaia di stranieri classificati ‘nemici combattenti’ lì rinchiusi.
E’ poco credibile che i miglioramenti siano stati una iniziativa indipendente dei militari che gestivano il campo. E’assai probabile che conseguissero alle aspre, concentriche critiche piovute sui massimi dirigenti americani, specie dopo lo scandalo di Abu Ghraib, provenienti sia dagli avversari che dagli alleati nello scenario internazionale, da esponenti politici statunitensi sia democratici che repubblicani.
E’ del pari poco credibile che l’attuale inversione di tendenza consegua soltanto da autonome valutazioni sul modo migliore di gestire i prigionieri da parte della task force. E’ più probabile che sia permessa dall’affievolirsi nel tempo delle critiche nei riguardi del governo di Washington.
Sta di fatto che negli ultimi mesi i militari USA hanno cambiato atteggiamento smettendola di ‘prendere con le buone’ i loro ospiti. Hanno eliminato una ad una le concessioni già fatte: le procedure di sicurezza sono state inasprite, interrotti i colloqui con i rappresentanti dei detenuti, le attività di gruppo quasi del tutto annullate, il Campo 6 e un altro complesso destinato ai ‘buoni’ svuotati, i tre quarti dei prigionieri messi in segregazione permanente in celle di ‘massima sicurezza’ (in precedenza si era invece previsto che la grande maggioranza dei detenuti fosse collocata in regime di ‘media sicurezza’).
I militari hanno fatto sapere in dicembre che l’inversione di tendenza consegue agli scioperi della fame che durano da oltre un anno, alla sommossa verificatasi nel mese di maggio (in riposta ad una aggressiva perquisizione del guardie) e ai tre suicidi di giugno (v. n. 140).
Il rigido ufficiale che comanda dal 31 marzo la task force di Guantanamo, l’ammiraglio Harry B. Harris Jr., ha affermato che il nuovo severo approccio è dovuto anche al fatto che la natura dei prigionieri via via ospitati nella base è cambiata in peggio. In effetti c’è stata una rotazione di una parte dei prigionieri: circa 200 di quelli presenti inizialmente sono stati liberati, rimpatriati, o detenuti a parte in attesa di rimpatrio. Nel frattempo altri ne sono arrivati. Anche se Bush e Rumsfeld – per tacitare le proteste - assicuravano fin dal 2002 che tutti gli ospiti di Guantanamo erano i ‘peggiori dei peggiori’, solo gli attuali circa 400 stranieri ivi reclusi sarebbero così perfidi da meritare tutti per un tempo indeterminato un trattamento durissimo. Dice il colonnello Harris: “Sono tutti terroristi; tutti nemici combattenti.” E precisa: “Non credo che qui ci siano terroristi da media sicurezza.” (*)
L’affermazione enfatica e quasi orgogliosa di Harris forse è dovuta al fatto che, vigilati dalla CIA, in un angolo segreto della base sono rinchiusi i 14 ‘detenuti di alto valore’ arrivati nel mese di settembre da un luogo segreto dove sarebbero stati interrogati per anni e torturati dalla CIA. Tra di essi vi è Khalid Sheikh Mohammed, il sospetto organizzatore degli attacchi dell’11 settembre 2001.
Harris assicura tuttavia che gli Americani si sentono comunque in dovere di migliorare le condizioni di detenzione a Guantanamo nei limiti consentiti dalle esigenze di sicurezza, ricordando che ai prigionieri viene permessa quanto meno una ricreazione solitaria fuori cella per due ore al giorno.
Queste assicurazioni non ci tranquillizzano come l’apprendere che soltanto un numero esiguo di detenuti proseguirebbe lo sciopero della fame. Ricordiamo che questa forma estrema di protesta, in atto su larga scala nel 2005, fu stroncata un anno fa con l’uso di terribili sedie di contenzione, un vero e proprio strumento di tortura (v. nn. 133, notiziario, 136, 139).
Il capo delle guardie Wade F. Dennis così risponde il 10 dicembre al giornalista Tim Golden del New York Times che gli chiede di tre prigionieri attualmente in sciopero della fame e nutriti a forza: “Se vogliono farlo, ce li attacchiamo”, riferendosi alla sedia di contenzione. “Se è quello che vogliono, non è affar nostro.”
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(*) In realtà, secondo fonti giornalistiche, dai documenti della Difesa emergerebbe che solo una ristretta minoranza di detenuti di Guantanamo erano membri di al-Qaeda e meno del 50% dei detenuti avrebbero in passato compiuto effettivamente atti ostili nei riguardi degli Americani.
7) IN ISRAELE AFFERMATA LA LEGALITA’ DELLE ‘ESECUZIONI MIRATE’
La Corte suprema israeliana il 14 dicembre ha affermato che le ‘esecuzioni mirate’ possono essere considerate legali se rispettano determinate condizioni, condizioni che se fossero rigorosamente osservate renderebbero peraltro impraticabile tale tipo di assassinio.
L’uccisione ordinata dal potere esecutivo, con operazioni di bombardamento, o attraverso altre forme di violenza letale, di persone impegnate in attività di resistenza armata, di guerriglia, di terrorismo o semplicemente di opposizione ai governi in carica, viene spesso definita targeted killing o ‘esecuzione mirata’ adombrando così un atto di giustizia, quasi si trattasse dell’esecuzione di condanne a morte nei riguardi di criminali.
In realtà azioni di questo tipo violano gravemente il diritto alla vita dal momento che provocano la morte di persone che non sono state neanche sottoposte ad un regolare processo, con la possibilità di presentare le proprie ragioni e di difendersi legalmente.
Le esecuzioni mirate sono parenti strette delle ‘sparizioni’, delle uccisioni compiute dagli squadroni della morte e delle esecuzioni extragiudiziali di civili. Come le altre forme di omicidio di stato, provocano frequentemente ‘vittime collaterali’ innocenti.
La consuetudine di reagire con estrema violenza, in una stretta logica di rappresaglia, agli attacchi dei Palestinesi contro lo stato ebraico e la sua popolazione, ha portato Israele – un paese che pure si preoccupa di conservare tratti salienti di democrazia e lo stato di diritto – ad adottare sempre più la pratica delle esecuzioni mirate (di pari passo con l’incremento del targeted killing nello scenario globale del suo potente alleato di oltre oceano): l’organizzazione per i diritti umani israeliana B'Tselem conta fino ad oggi 210 Palestinesi uccisi con esecuzioni mirate insieme a 129 ‘vittime collaterali’.
Non meraviglia pertanto, anche se rende tristi e perplessi, la decisione della Corte suprema israeliana del 14 dicembre che, respingendo un ricorso presentato nel 2002 da organizzazioni per i diritti civili, ha affermato la legalità in sé e per sé delle esecuzioni mirate, sia pure ponendo forti limitazioni (invero antitetiche allo stesso strumento in discussione).
La Corte suprema ha chiesto infatti che tali azioni vengano portate a termine senza causare danni sproporzionati ai civili e solo nei casi in cui non sia possibile usare mezzi meno cruenti per prevenire attacchi letali, precisando che le esecuzioni mirate – anche se decise in segreto dall’esecutivo – devono essere giudicate a posteriori dal potere giudiziario.
“In una democrazia la lotta contro il terrore deve essere sottoposta alla legge,” ha scritto una commissione di tre giudici della Corte suprema. “Non tutti i mezzi che siano efficaci sono anche legali. I fini non giustificano i mezzi.”
La sentenza del 14 dicembre richiama – forzandole - norme di diritto internazionale consuetudinario che, se venissero veramente rispettate, renderebbero praticamente inutilizzabile lo strumento delle esecuzioni mirate. Immaginiamo, ad esempio, che cosa può significare rispettare la condizione che non esistano altri mezzi per prevenire la violenza. Chi attuerebbe un’esecuzione mirata sapendo di doversi successivamente sottoporre in sede giudiziaria ad una verifica del rispetto di tale condizione?
8) GREG SUMMERS RIPOSA IN TOSCANA
La nostra cara amica Caterina Calderoni ci ha fatto sapere che il 2 dicembre le spoglie di Gregory Lynn Summers, condannato a morte in Texas e ‘giustiziato’ il 25 ottobre ad Huntsville, sono state tumulate in un piccolo cimitero della Toscana.
Presso il cimitero di Cascina, un paesino vicino a Pisa, oltre a Caterina Calderoni e Maartje Kok-de Bruijn (*), hanno partecipato alla semplice e toccante cerimonia dell’inumazione di Gregory Lynn Summers anche Maria Carmela Carretta, un’insegnate che si è fatta carico del costoso trasporto della salma in Italia, e i suoi alunni. I ragazzi, che tramite Maria Carretta erano diventati corrispondenti di Greg, hanno firmato con i pennarelli l’imponente bara bianca e rosa aggiungendo i loro pensierini (**).
Sono stati letti messaggi provenienti dal presidente Giorgio Napolitano e delle massime autorità dello stato.
Il pastore battista Gioele Fuligno, officiando il rito religioso, ha pronunciato un drastico e infuocato sermone nel corso del quale ha affermato: “L’uomo che sta nella bara, morto per sentenza di un tribunale, è stato ucciso da tutti noi. Sì, dico da noi e non dagli Americani. Siamo tutti coinvolti in questa storia. Non amiamo abbastanza in questo mondo, anzi non amiamo affatto.”
L’eccezionale avvenimento – quasi anticipato in un delicato film di Luciano Cannito del 2003, La lettera - è stato descritto con rispetto, in un articolo comparso nell’importante settimanale americano Time Magazine, dal giornalista Jeff Israely. Israely ha riportato una saggia dichiarazione di Caterina: “La società americana è ancora giovane; alcuni valori che noi abbiamo sviluppato nei secoli, in America non sono ancora maturati."
Per merito della determinazione e del forte impegno di Caterina, Maartje e Maria, si sono così compiute le ultime volontà del condannato che, prima della sua esecuzione avvenuta il 25 ottobre ad Huntsville nel Texas, aveva chiesto insistentemente agli amici di provvedere alla sepoltura del suo corpo in qualsiasi luogo che non fosse il Texas.
Ricordiamo che almeno altri due condannati a morte statunitensi hanno preceduto Gregory Lynn Summers nel mesto viaggio verso un cimitero in Italia: Joseph O’Dell, proveniente dalla Virginia e sepolto a Palermo, e Scotty Moore proveniente dall’Oklahoma e sepolto a Manarola in Liguria.
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(*) Caterina e Maartje hanno presenziato all’esecuzione di Gregory Summers. I resoconti della loro terribile esperienza si possono trovare nel numero 143 del F. d. C. e nel nostro sito nella sezione ‘Testimonianze’.
(**) E’ possibile vedere una documentazione fotografica del funerale nel sito www.sfsonline.cjb.net
9) NOTIZIARIO
Giappone. Il nuovo ministro della giustizia fa subito eseguire quattro impiccagioni. Quattro esecuzioni capitali sono state effettuate in Giappone il 25 dicembre. Fonti anonime governative hanno confermato le esecuzioni celando l’identità degli uccisi. Amnesty International ha rivelato i nomi degli impiccati: Yoshimitsu Akiyama, Yoshio Fujinami, Michio Fukuoka e Hiroaki Hidaka, tutti anziani ad eccezione di Hidaka che aveva 44 anni. Il settantasettenne Akiyama si trovava nel braccio della morte dal 1987. Secondo la consuetudine giapponese sono stati tutti ‘giustiziati’ all’improvviso, durante un periodo di chiusura del Parlamento, senza avvisare le rispettive famiglie. Come abbiamo detto nel n. 143, il precedente ministro della giustizia Seiken Sugiura, oppositore della pena di morte, si era rifiutato di firmare ordini di esecuzione negli 11 mesi del suo incarico. Pertanto in Giappone non si verificavano esecuzioni dal settembre del 2005. Il nuovo ministro della giustizia Jinen Nagase, nominato nel settembre scorso dopo il cambio del governo, si è sentito in dovere di rimettere in moto la macchina delle esecuzioni nel primo periodo utile, appunto il recesso natalizio del Parlamento.
Iraq. Detenuto americano maltrattato dagli Americani in Iraq. Un detenuto un po’ speciale emerso da un carcere americano all’estero ha potuto rendere noti i procedimenti adottati di routine nei riguardi delle migliaia di persone che vengono prese in una qualsiasi parte del mondo e definite, a discrezione dei governativi, sospetti terroristi o nemici degli Americani. Il detenuto un po’ speciale è il veterano della marina militare USA Donald Vance di 29 anni, andato in Iraq a guadagnarsi una buona paga come ‘contractor’ della sicurezza e informatore dell’F.B.I. La sua specialità consiste nel fatto che egli è americano ed è dotato di una personalità abbastanza forte da consentirgli non solo di emergere da un trattamento distruttivo a livello fisico e psicologico, ma di avere ancora la forza di denunciare apertamente gli abusi e di progettare di far causa ai sui persecutori, nella persona dell’ex Ministro della difesa Donald Rumsfeld. Arrestato a metà aprile per errore insieme ad un collega e rinchiuso dietro ad una solida porta d’acciaio nel carcere di Camp Cropper (lo stesso che ha ospitato Saddam Hussein) è stato liberato dopo 97 giorni esausto, depresso e terrorizzato. Nei mesi seguenti si è ripreso ed a metà dicembre ha potuto raccontare dettagliatamente il suo incubo ad un giornalista del New York Times, aiutandosi con gli appunti da lui presi di nascosto e contrabbandati in una Bibbia. Le guardie americane arrivavano regolarmente nella sua cella nei giorni successivi al suo arresto, lo bendavano, lo incatenavano mani e piedi, lo portavano in una camera imbottita per gli interrogatori. Dopo un’ora o due veniva riportato in cella stanchissimo ma impossibilitato a prender sonno. Le luci fluorescenti non venivano mai spente, per la maggior parte delle ore era bombardato da un’infernale musica heavy metal o country. Svegliato all’improvviso in momenti casuali, senza che gli venissero date delle spiegazioni per ciò, era costretto a rimanere in piedi. Anche quando stava steso gli veniva impedito di ripararsi gli occhi dalla luce, di coprirsi per difendersi dalla musica e dal freddo. Il Pentagono ha fatto sapere che Vance fu trattato giustamente e umanamente e che non vi è traccia di reclami da lui avanzati.
Texas. Kenneth chiarisce la propria situazione giudiziaria. Il nostro amico Kenneth Foster ci ha fornito alcune informazioni per chiarire la sua attuale situazione giudiziaria, che sfortunatamente non è delle migliori. Come abbiamo comunicato a suo tempo, il 3 marzo del 2005 il giudice federale distrettuale Royal Ferguson aveva annullato la condanna a morte di Kenneth (v. n. 127), pur senza annullare la sentenza di colpevolezza, il che avrebbe comportato per lui la massima pena detentiva. Ferguson aveva osservato che la condanna a morte di Kenneth Foster per complicità nell’omicidio del giovane Michael LaHood Jr., commesso da tale Mauriceo Brown, era ingiusta perché al processo “non sono state portate alla giuria prove che Foster intenzionalmente incoraggiò, diresse, agevolò o cercò di assecondare l’uccisione di LaHood da parte di Brown”. Contro la sentenza di Ferguson si appellarono sia l’accusa, che voleva il ripristino della condanna a morte, sia la difesa che chiedeva anche l’annullamento della sentenza di colpevolezza. Purtroppo la Corte federale d’Appello del Quinto Circuito ha accolto la richiesta dell’accusa e, il 2 febbraio del 2006, ha ripristinato la condanna a morte per Kenneth, inoltre il 4 ottobre u. s. è stato respinto dalla medesima corte l’appello di Kenneth. Al momento non è possibile per il nostro amico altro appello che alla Corte Suprema federale e, volendo, lo stato potrebbe già chiedere una data di esecuzione. Probabilmente dovremo mobilitarci a breve per Kenneth e raccogliere fondi per le sue spese legali.
Questo numero è aggiornato con le informazioni disponibili fino al 31 dicembre 2006