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FOGLIO  DI COLLEGAMENTO  INTERNO

 

DEL COMITATO PAUL ROUGEAU

 

Numero 331  -  Novembre, Dicembre 2025

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Nella foto Jimmie Duncan

SOMMARIO :

1) Dinamica della pena di morte nel 2025 negli Stati Uniti

2) Jimmie Duncan: ventisette anni nel braccio della morte

3) Quando la “junk science” cambia un verdetto

4) La pena di morte sotto il dominio della “Repubblica islamica”

5) Bangladesh: condanna a morte per l’ex primo ministro Sheikh Hasina

6) Giappone, cresce il dibattito sull’abolizione della pena di morte

7) Israele e la nuova proposta di legge sulla pena di morte 

1) DINAMICA DELLA PENA DI MORTE NEL 2025 NEGLI STATI UNITI

Il rapporto annuale del Death Penalty Information Center rileva trend divergenti e contraddittori

Il rapporto annuale del Death Penalty Information Center (DPIC) offre un’analisi completa sull’andamento della pena di morte negli Stati Uniti, basata su dati aggiornati, tendenze e sviluppi giudiziari. Per il 2025 il quadro generale mostra un sistema di pena capitale in cui alcuni indicatori evidenziano una forte contrazione (quali le nuove condanne e il consenso delle giurie), mentre altri segnano un picco inatteso (il numero di esecuzioni). Questa apparente disconnessione riflette dinamiche complesse tra legislazioni statali, pratiche giudiziarie, opinione pubblica e approcci politici locali sull’uso della pena capitale.

Il documento si compone di sezioni chiave quali: sentenze capitali nuove e storiche, esecuzioni, opinione pubblica e comportamento delle giurie, legislazione e Corte Suprema, clemenza e casi di innocenza. È importante notare che il rapporto si concentra sui dati degli Stati Uniti dove la pena di morte rimane legalmente applicabile, nonostante il calo di molti indicatori chiave.

Tendenze sulle nuove condanne a morte

Secondo DPIC, nel 2025 si sono registrate 23 nuove condanne a morte. Questo dato rappresenta un calo rispetto al 2025 e la quinta annualità consecutiva con meno di 30 nuove condanne. La statistica riflette un trend ormai consolidato: le giurie sono sempre più riluttanti a imporre la pena di morte. In molte giurisdizioni, quando è stato chiesto ai giurati di scegliere tra ergastolo e pena di morte, la maggioranza (56%) ha optato per la pena dell’ergastolo, un dato significativo che evidenzia un cambiamento culturale nel modo in cui le giurie percepiscono la pena di morte.

La distribuzione delle nuove condanne è rimasta geograficamente concentrata in pochi stati: Florida e California in testa (con 5 condanne ciascuno), seguiti da Alabama (4), Texas (3), Arizona (2), North Carolina (2), Missouri (1) e Pennsylvania (1).

Analisi delle esecuzioni capitali

Numero totale di esecuzioni nel 2025

Uno degli aspetti più sorprendenti del rapporto è l’aumento del numero di esecuzioni nel 2025. DPIC ha registrato 47 persone messe a morte nel corso dell’anno, una cifra che rappresenta un notevole incremento rispetto alle 23 del 2024 e in generale rispetto agli anni recenti, dove il totale era stabilmente sotto le 30 unità per anno.

Una parte significativa di questo aumento è attribuibile alla Florida, che ha portato a termine 19 esecuzioni nel 2025, pari a circa il 40% del totale nazionale; si tratta di una delle cifre più alte registrate nello stato da oltre un decennio. In generale i dati disponibili mostrano una evidente concentrazione geografica delle esecuzioni in pochi stati: Florida, Alabama, South Carolina, Texas, Tennessee, Arizona, Indiana, Mississippi, Louisiana, Missouri.

Metodi di esecuzione

Le esecuzioni sono avvenute tramite differenti metodi: iniezione letale, la forma più comune; l’ipossia da gas inerte (nitrogeno), utilizzata in alcuni stati (in particolare Alabama e Louisiana) e infine la fucilazione, utilizzata in tre esecuzioni per scelta del condannato in South Carolina, mai utilizzata negli USA dal 2010 al 2025. Vi è una certa variabilità nelle procedure statali, con alcuni stati che cercano alternative alla tradizionale iniezione letale per superare problemi logistici e legali legati ai farmaci usati.

Opinione pubblica e comportamento delle giurie

Supporto e opposizione della popolazione

Un elemento centrale del rapporto è la crescente opposizione della popolazione statunitense alla pena di morte. I sondaggi mostrano che il sostegno pubblico alla pena capitale ha raggiunto livelli storicamente bassi, con l’opposizione in crescita, specie tra le fasce della popolazione sotto i 55 anni.

Questa tendenza è confermata anche dal comportamento delle giurie nei processi capitali: nelle sessioni di scelta della pena, una maggioranza di giurati sceglieva l’ergastolo rispetto alla pena di morte nel 56% dei casi, segnalando un cambiamento sostanziale nell’atteggiamento sociale verso la pena capitale.

L’aumento delle esecuzioni e la crescente opposizione alla pena capitale mostra uno scollamento tra opinione pubblica, comportamento delle giurie e decisioni esecutive statali, spesso influenzate da fattori politici locali più che da tendenze socio-culturali nazionali.

Legislazione, Corte Suprema e clemenza

Il rapporto DPIC tocca anche sviluppi legislativi statali e decisioni giudiziarie rilevanti, sebbene gran parte dell’attenzione sia rivolta alle dinamiche numeriche. Nel 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato la maggior parte delle richieste di sospendere esecuzioni, mantenendo così l’esecuzione di molte sentenze capitali.

Alcuni stati hanno, nel medesimo anno, approvato leggi che espandono o rafforzano la pena di morte, mentre altri hanno intrapreso moratorie delle esecuzioni o revisioni di pratiche legali correlate.

La clemenza è stata concessa in pochi casi, con alcuni governatori che hanno commutato condanne a morte in ergastolo poco prima dell’esecuzione, sottolineando l’uso discrezionale degli esecutivi statali nella gestione delle ultime fasi capitali.

Conclusioni complessive

Il Death Penalty Information Center definisce il 2025 come un anno di forti contrasti strutturali:

  •  Le nuove condanne a morte continuano a diminuire, raggiungendo livelli storicamente bassi.

  • Le giurie mostrano crescente riluttanza verso l’imposizione della pena capitale.

  • L’opinione pubblica segnala un calo nel sostegno alla pena di morte, toccando minimi pluridecennali.

  • Tuttavia, il numero di esecuzioni è aumentato sensibilmente nel 2025, con concentrazione geografica in pochi stati e l’uso di metodi di esecuzione variabili.

Queste tendenze suggeriscono che, nonostante una società e un sistema giuridico in lenta evoluzione verso una minor applicazione della pena di morte, le strutture istituzionali esistenti e le decisioni politiche statali continuano a mantenere viva l’applicazione pratica della pena capitale, in contrasto con l’orientamento sociale prevalente.

 

Fonte: https://www.nessunotocchicaino.it/notizia/usa-rapporto-di-fine-anno-del-death-penalty-information-center-60484186?.com

2) JIMMIE DUNCAN: VENTISETTE ANNI NEL BRACCIO DELLA MORTE

Dalla condanna a morte alla libertà su cauzione: cronaca dettagliata di un errore giudiziario in Louisiana

Il 26 novembre 2025 Jimmie “Chris” Duncan ha lasciato il penitenziario statale della Louisiana noto come Angola Prison, uno dei complessi carcerari più duri e simbolici degli Stati Uniti. La sua uscita dal carcere ha segnato la fine, almeno provvisoria, di una detenzione durata ventisette anni nel braccio della morte, uno dei periodi più lunghi mai registrati per un detenuto poi rilasciato nello Stato della Louisiana.

La decisione è stata presa dal giudice Alvin Sharp del Quarto Distretto Giudiziario della Louisiana, che ha concesso a Duncan la libertà su cauzione fissata a 150.000 dollari. Nel suo provvedimento, il giudice ha affermato che le prove utilizzate per ottenere la condanna a morte nel 1998 erano scientificamente inaffidabili e che, alla luce delle conoscenze attuali, Duncan poteva essere considerato “fattualmente innocente”. Una formulazione rara, che va oltre la semplice constatazione di vizi procedurali e investe direttamente il merito della colpevolezza.

Duncan era stato arrestato e poi condannato per la morte di Haley Oliveaux, una bambina di 23 mesi trovata priva di vita nella vasca da bagno dell’abitazione di West Monroe, nel nord della Louisiana, nel dicembre del 1993. All’epoca dei fatti, Duncan aveva una relazione con la madre della bambina e si trovava spesso in casa. L’accusa sostenne fin dall’inizio che l’uomo avesse abusato sessualmente della bambina e l’avesse poi uccisa per annegamento.

Il processo, celebrato nel 1998, si basò in larga misura su una tipologia di prova forense che oggi è considerata profondamente problematica: l’analisi dei segni cutanei interpretati come morsi umani. Un odontologo forense chiamato dall’accusa testimoniò che alcune lesioni presenti sul corpo della bambina erano compatibili con morsi e che tali morsi potevano essere attribuiti a Duncan. Questa testimonianza ebbe un peso decisivo nel convincere la giuria della colpevolezza dell’imputato.

Negli anni successivi alla condanna, la comunità scientifica internazionale ha però messo radicalmente in discussione l’affidabilità dell’analisi dei morsi. Studi empirici, revisioni sistematiche e casi di errori giudiziari hanno dimostrato che non esistono basi scientifiche solide per identificare una persona sulla base di presunti segni di morso sulla pelle, soprattutto quando le lesioni sono ambigue o alterate.

Nel caso Duncan, nuove perizie forensi presentate dalla difesa hanno concluso che i segni indicati come morsi non potevano essere identificati con certezza come tali e che, in ogni caso, non era possibile attribuirli a un individuo specifico. Altri esperti hanno evidenziato che alcune lesioni potevano essere compatibili con normali fenomeni post-mortem o con contatti accidentali.

Parallelamente, è stata rimessa in discussione anche la causa stessa della morte. Secondo le nuove analisi, non vi sarebbero prove mediche conclusive di violenza sessuale né di omicidio intenzionale. La possibilità che la bambina sia morta per un annegamento accidentale è stata considerata plausibile e non adeguatamente esclusa durante il processo originario.

Sulla base di queste nuove valutazioni, nell’aprile 2025 il giudice Sharp ha annullato formalmente la condanna a morte, stabilendo che il verdetto del 1998 non avrebbe potuto essere raggiunto se la giuria avesse avuto accesso alle conoscenze scientifiche attuali. La decisione ha aperto la strada alla successiva udienza sulla detenzione, culminata nel rilascio su cauzione del novembre 2025.

Durante l’udienza sulla libertà provvisoria, la difesa ha sottolineato come Duncan non rappresenti un pericolo per la comunità e come non esistano prove concrete che giustifichino la prosecuzione della detenzione. Un elemento particolarmente significativo è stato il sostegno espresso dalla madre della bambina, che ha dichiarato di non ritenere più Duncan responsabile della morte della figlia.

Lo Stato della Louisiana ha annunciato ricorso contro la decisione del giudice Sharp e continua a sostenere la possibilità di un nuovo processo. I procuratori affermano che, nonostante le critiche alle prove forensi, esisterebbero ancora elementi indiziari sufficienti per procedere. La difesa e le organizzazioni per i diritti civili contestano questa posizione, ritenendo che il caso rappresenti un errore giudiziario ormai irreversibile.

Il caso di Jimmie Duncan si inserisce in un quadro più ampio di revisioni critiche del sistema della pena di morte negli Stati Uniti. Secondo il Death Penalty Information Center, dal 1973 a oggi oltre 190 persone sono state scagionate dopo essere state condannate a morte. Una percentuale significativa di questi casi coinvolge prove forensi successivamente screditate, come l’analisi dei morsi, dei capelli o di altre tecniche prive di validazione scientifica.

La vicenda di Duncan riapre interrogativi fondamentali sulla fallibilità del sistema giudiziario quando è chiamato a infliggere la pena più irreversibile di tutte. Dopo ventisette anni trascorsi in isolamento e in attesa di un’esecuzione che poteva arrivare in qualsiasi momento, la sua liberazione rappresenta non solo una svolta personale, ma anche un monito sul costo umano degli errori giudiziari in un sistema che continua a prevedere la pena di morte.

 

Fonte: https://deathpenaltyinfo.org/louisiana-death-row-prisoner-jimmie-duncan-released-on-bail-after-evidence-shows-he-is-factually-innocent?utm_source=chatgpt.com

3) QUANDO LA “JUNK SCIENCE” CAMBIA UN VERDETTO

Analisi storica comparativa di alcuni casi noti in cui pratiche forensi oggi considerate inaffidabili o non validate hanno contribuito a condanne gravi, talvolta capitali.

Il caso di Jimmie “Chris” Duncan non è isolato. Negli Stati Uniti, in particolare dagli anni ’80 ai primi anni 2000, diverse tecniche forensi presentate in aula come “scientifiche” sono state poi ridimensionate o smentite da studi, commissioni di revisione e – soprattutto – da esoneri ottenuti grazie a nuove analisi e a un riesame critico delle procedure. In questa sezione si propone un confronto con alcuni dei casi più noti in cui pratiche forensi oggi considerate inaffidabili o non validate hanno contribuito a condanne gravi, talvolta capitali.

1) Analisi dei morsi (bite mark analysis)

La bite mark analysis è tra le tecniche più discusse: si fonda sull’idea che un presunto morso lasciato sulla pelle consenta di identificare l’autore tramite confronto con l’arcata dentale. La ricerca ha però evidenziato elevata soggettività, scarsa riproducibilità e rischio di falsi positivi, specialmente quando le lesioni sono ambigue, alterate dal tempo o da processi post-mortem.

  • Ray Krone (Arizona): Condannato per omicidio principalmente sulla base di impronte dentali interpretate come morsi. Successivamente scagionato grazie a test del DNA che identificarono un altro responsabile.

  • Keith Harward (Virginia): Condannato per omicidio e aggressione sessuale anche sulla base di bite mark analysis. Esonerato dal DNA dopo oltre trent’anni di detenzione; la prova dei “morsi” risultò inattendibile.

  •  Kennedy Brewer e Levon Brooks (Mississippi): Due casi distinti di condanne legate a interpretazioni odontologiche controverse; entrambi furono successivamente esonerati (in parte grazie a evidenze genetiche) e i casi furono collegati a un diverso sospettato.

2) Microscopia dei capelli (hair microscopy)

Per decenni, l’analisi microscopica dei capelli è stata usata per collegare un sospettato alla scena del crimine. Oggi è considerata una tecnica con limiti forti: può suggerire compatibilità generica, ma non identificazione individuale. In molti processi, periti hanno espresso conclusioni eccessive (“match” individualizzante) non supportate da statistica o validazione.

  • Santae Tribble (Washington, D.C.): Condannato per omicidio in parte per presunti “capelli compatibili” attribuiti a lui. Anni dopo, test del DNA sui capelli indicò che appartenevano a un cane; la vicenda divenne un caso-simbolo dei limiti della microscopia dei capelli.

  • Curtis McCarty (Oklahoma): Condannato per omicidio con ruolo centrale di testimonianze forensi, incluse analisi dei capelli. Esonerato dopo revisione delle prove e nuovi elementi che indebolirono la ricostruzione originaria.

  • Eddie Lee Howard (Mississippi): Condannato per omicidio con prove forensi contestate, tra cui capelli e altre analisi di laboratorio. La condanna fu annullata dopo anni di contenzioso e riesami critici delle basi probatorie.

3) Indagini sugli incendi (arson science)

Un ulteriore ambito di “scienza forense” rivelatasi fragile riguarda l’interpretazione delle scene di incendio. Per anni, indicatori come ‘crazing’, ‘puddling’ o ‘burn patterns’ sono stati letti come segni certi di incendio doloso e uso di acceleranti; successivamente, la ricerca in fire science ha mostrato che molti di questi segni possono emergere anche in incendi accidentali, portando a inferenze errate.

  • Cameron Todd Willingham (Texas): Condannato e poi giustiziato per incendio doloso e omicidio. In anni successivi, diversi esperti di fire science hanno contestato l’analisi originaria come basata su criteri superati, alimentando un dibattito nazionale sulla fallibilità della prova forense in casi capitali.

  • Ernest Willis (Texas): Condannato per incendio doloso e omicidio; liberato dopo che esperti misero in dubbio la lettura dei segni di incendio e la base tecnico-scientifica dell’accusa.

4) “Shaken Baby Syndrome” e diagnosi medico-legali controverse

Alcune condanne sono state fondate su inferenze medico-legali poi divenute oggetto di forte controversia scientifica, come in alcuni casi di sospetta ‘sindrome del bambino scosso’. In diverse giurisdizioni, la letteratura ha spinto a maggiore cautela nell’attribuire causalità esclusiva a specifici triadi di sintomi, raccomandando valutazioni multidisciplinari e attenzione ad alternative diagnostiche. Si tratta di un campo complesso e ancora dibattuto, nel quale la qualità dell’expertise e la formulazione delle conclusioni in aula sono determinanti.

5) Elementi comuni e lezioni per il caso Duncan

A livello comparativo, questi casi condividono tre elementi ricorrenti:

(1) tecniche presentate in modo più certo di quanto consentito dai dati;

(2) giurie e giudici esposti a un linguaggio ‘scientificamente’ persuasivo, ma non supportato da validazione;

(3) difficoltà, negli anni successivi, a ottenere revisione e test indipendenti.

 

Nel caso Duncan, l’analisi dei morsi ha avuto un ruolo analogo: una prova percepita come identificativa e decisiva, poi ridimensionata al punto da non reggere più lo standard probatorio.

 

Fonte https://nap.nationalacademies.org/catalog/12589/strengthening-forensic-science-in-the-united-states-a-path-forward

4) LA PENA DI MORTE SOTTO IL DOMINIO DELLA “REPUBBLICA ISLAMICA”

Analisi criminologica, giuridica e strutturale della pena capitale in Iran

La pena di morte nella Repubblica Islamica dell’Iran rappresenta da decenni uno degli ambiti più critici delle violazioni dei diritti umani. Nel 2025 la situazione ha raggiunto livelli particolarmente allarmanti: secondo le organizzazioni per i diritti umani, tra gennaio e metà novembre sono state

eseguite oltre 1.400 condanne capitali, cifra che alcune fonti stimano superiore a 1.700, rendendo il 2025 uno degli anni più sanguinosi degli ultimi quarant’anni.

Questi dati non possono essere interpretati come il semplice risultato di un aumento della criminalità. Da una prospettiva di criminologia critica, diritto internazionale e studi sui regimi autoritari, l’uso massiccio della pena di morte appare parte integrante di una struttura repressiva organizzata, in cui l’esecuzione svolge una funzione di controllo sociale, sopravvivenza politica e legittimazione ideologica del regime.

L’esecuzione come strumento di governo

In Iran la pena di morte è utilizzata come meccanismo deliberato di intimidazione e repressione politica. Accuse come moharebeh (“inimicizia contro Dio”) ed efsad-e fel-arz (“corruzione sulla terra”), previste dal diritto penale islamico, consentono di criminalizzare l’attivismo politico e il dissenso ideologico, rendendo possibile la condanna a morte per condotte non violente. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle esecuzioni per reati legati alla sicurezza nazionale, come spionaggio e tradimento, soprattutto in periodi di tensione politica e militare.

Le minoranze etniche – in particolare curdi e baluci – risultano colpite in modo sproporzionato, evidenziando come l’esecuzione non sia solo uno strumento di repressione politica, ma anche un mezzo di controllo delle periferie etniche e sociali. In questa prospettiva, la pena capitale serve a rafforzare l’autorità del Velayat-e Faqih e a garantire la stabilità del regime, più che a perseguire finalità di giustizia penale.

Un sistema giuridico orientato all’esecuzione

Il Codice penale islamico iraniano prevede la pena di morte per una vasta gamma di reati: hudud (adulterio, sodomia), qisas (omicidio), ta‘zir, reati economici e politici, oltre ai reati legati alla droga disciplinati dalla legge antidroga. Le recenti revisioni legislative hanno ampliato l’ambito applicativo della pena capitale, abbassando le soglie quantitative per i reati di narcotraffico.

Questa estensione della criminalizzazione, unita alla vaghezza di molte fattispecie penali, crea un sistema che facilita esecuzioni arbitrarie, spesso in assenza di garanzie fondamentali: processi non trasparenti, limitato accesso alla difesa legale e uso sistematico di confessioni estorte sotto tortura. La pena di morte diventa così uno strumento ordinario di gestione del potere.

Conflitto con il diritto internazionale

L’Iran è parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), che consente l’uso della pena di morte solo per i “reati più gravi”, generalmente identificati con l’omicidio intenzionale. Alla luce di questo standard, una larga parte delle esecuzioni iraniane – in particolare quelle per reati di droga o politici – risulta incompatibile con il diritto internazionale.

Numerosi rapporti documentano inoltre violazioni sistematiche del diritto a un giusto processo, tra cui torture, maltrattamenti e processi sommari. Considerata l’entità e la sistematicità delle esecuzioni, alcune organizzazioni per i diritti umani hanno iniziato a qualificare la situazione come potenzialmente assimilabile a crimini contro l’umanità, sollecitando un maggiore intervento delle Nazioni Unite e l’attivazione di meccanismi di responsabilità internazionale.

Disuguaglianza sociale e repressione strutturale

Dal punto di vista della criminologia strutturale, il ricorso massiccio alla pena di morte è strettamente legato alle condizioni socio-economiche del Paese. Povertà, disoccupazione, sanzioni internazionali e disuguaglianze di classe contribuiscono alla diffusione di economie illegali, come il traffico di

droga. La risposta statale, però, non si orienta verso politiche di prevenzione o riduzione del danno, bensì verso una repressione estrema che colpisce soprattutto i gruppi sociali più vulnerabili.

Si instaura così un ciclo di repressione: disuguaglianza → criminalità → esecuzioni → paura collettiva → consolidamento del potere politico. Questo ciclo rafforza un sistema che utilizza la violenza legale per mantenere l’ordine politico e sociale, aggravando al contempo le discriminazioni etniche e sociali.

Legittimazione ideologica e contraddizioni

Nel sistema del Velayat-e Faqih, il diritto penale trae legittimità dalla Sharia. La pena di morte viene quindi presentata non solo come strumento giuridico, ma come espressione dell’autorità divina e politica. Tuttavia, la scarsa trasparenza delle esecuzioni e la manipolazione dei dati ufficiali rivelano una profonda contraddizione tra la retorica della “giustizia divina” e la realtà di un sistema caratterizzato da repressione e ingiustizia strutturale.

Conclusione

L’analisi delle esecuzioni in Iran nel 2025 dimostra che la pena di morte non può essere interpretata come una semplice risposta penale al crimine. Essa costituisce un elemento centrale di una struttura giuridica, politica e ideologica volta al controllo sociale, alla repressione del dissenso e alla gestione autoritaria delle disuguaglianze. Le violazioni sistematiche del diritto internazionale, la discriminazione contro le minoranze e l’uso politico dell’esecuzione indicano un sistema profondamente istituzionalizzato.

L’esperienza dei 47 anni di governo della Repubblica Islamica suggerisce che una riforma sostanziale – inclusa l’abolizione della pena di morte o la limitazione ai soli reati più gravi – è improbabile nel quadro politico attuale, poiché la pena capitale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del potere del regime.

Fonte: articolo di Mohammad Nahid (attivista per i diritti umani)*----* Le opinioni espresse dall'autore sono personali e non riflettono necessariamente quelle di Iran HRM----iran-hrm.com

5) BANGLADESH: CONDANNA A MORTE PER L’EX PRIMO MINISTRO SHEIKH HASINA

Il caso di Sheikh Hasina. Cresce la crisi politica e istituzionale.

Hasina denuncia un processo politico.

Dacca -- Un tribunale speciale del Bangladesh ha condannato a morte in contumacia l’ex primo ministro Sheikh Hasina, accusandola di crimini contro l’umanità per la violenta repressione della rivolta studentesca dell’agosto 2024, un movimento nazionale che nel giro di poche settimane provocò la caduta del suo governo dopo quindici anni di dominio politico. La sentenza, emessa dal Tribunale per i crimini internazionali, rappresenta una svolta senza precedenti e rischia di ridisegnare gli equilibri istituzionali di un Paese già segnato da divisioni profonde. Secondo il dispositivo, Hasina è stata ritenuta colpevole di tre capi d’imputazione per l’uccisione di studenti e manifestanti e di due ulteriori capi relativi alla supervisione della repressione, puniti con pene detentive all’ergastolo. Il giudice Golam Mortuza Mozumder ha affermato che «prove schiaccianti» dimostrerebbero che l’ex premier avrebbe ordinato e coordinato l’azione del suo partito, l’Awami League, durante le giornate più drammatiche della sollevazione. Secondo i dati delle Nazioni Unite, fino a 1.400 persone sarebbero state uccise nella rivolta — la maggior parte dai reparti di sicurezza — e migliaia arrestate in operazioni notturne, rastrellamenti nelle università e blocchi delle principali arterie della capitale. In un rapporto pubblicato a febbraio, l’Alto Commissario ONU per i diritti umani Volker Türk aveva

denunciato una «strategia organizzata e intenzionale» per soffocare il dissenso, citando possibili esecuzioni extragiudiziali, torture e detenzioni illegali coordinate ai vertici del governo Hasina. Dopo la caduta del suo esecutivo, Hasina, oggi settantottenne, è fuggita in India, dove si trova tuttora. Il governo ad interim guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus, insediatosi pochi giorni dopo la rivolta, ha presentato una richiesta formale di estradizione, ma Nuova Delhi non ha rilasciato commenti, alimentando speculazioni su pressioni diplomatiche e negoziati riservati tra i due Paesi.

Il nuovo procuratore capo dell’ICT, Mohammad Tajul Islam, ha ampliato l’indagine ricostruendo la catena di comando della repressione attraverso testimonianze di ufficiali, documenti riservati e registri operativi, delineando un quadro di responsabilità dirette e indirette che ha portato alla richiesta della pena capitale. In una dichiarazione diffusa dopo la sentenza, Hasina ha definito il processo «una farsa politica» e «uno strumento usato da un governo privo di legittimità democratica per annientare l’opposizione». Ha accusato l’esecutivo Yunus di voler «cancellare l’Awami League dalla vita pubblica» e di condurre una «campagna di vendetta travestita da giustizia». Il partito, vietato dallo scorso maggio, continua a negare ogni addebito e denuncia arresti arbitrari, intimidazioni e violenze contro i suoi membri. La condanna capitale non è l’unico procedimento aperto contro Hasina: l’ex premier deve rispondere anche di presunte sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali e abusi sistematici durante il suo mandato, accuse che ha sempre respinto. Organizzazioni come Human Rights Watch riconoscono la gravità delle violazioni avvenute sotto il governo Hasina ma ribadiscono la ferma opposizione alla pena di morte, sottolineando che l’attuale fragilità istituzionale del Paese rende ancora più urgente la garanzia di processi equi e indipendenti. Nel frattempo, il clima politico in Bangladesh rimane esplosivo: nei giorni che hanno preceduto la sentenza, Dhaka è stata colpita da attacchi coordinati, incendi dolosi, esplosioni nei pressi di infrastrutture strategiche e blocchi del traffico organizzati da gruppi non identificati. Le autorità hanno risposto con posti di blocco, perquisizioni, droni di sorveglianza e un massiccio dispiegamento di forze paramilitari. L’area del tribunale è stata completamente isolata per evitare scontri. Decine di membri dell’Awami League sono stati arrestati con accuse di sabotaggio, mentre altri gruppi politici denunciano abusi e arresti indiscriminati da parte delle autorità. La sentenza contro Sheikh Hasina arriva in un momento critico, mentre il Paese si avvicina alle elezioni del prossimo anno in un clima carico di incertezza, tensioni sociali e rivalità irrisolte. Per molti analisti, il verdetto non chiude una stagione politica, ma apre una nuova fase di scontro che potrebbe avere conseguenze durature sulla stabilità del Bangladesh, sul ruolo delle istituzioni e sulla lotta per il controllo del futuro del Paese.

Fonte:

https://time.com/7334387/sheikh-hasina-bangladesh-prime-minister-sentenced-to-death/)%5B1%5D(https://time.com/7334387/sheikh-hasina-bangladesh-prime-minister-sentenced-to-death/?itm_source=parsely-api

6) GIAPPONE, CRESCE IL DIBATTITO SULL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

 

Definitiva assoluzione di Iwao Hakamada, ex pugile di 89 anni, che ha trascorso 46 anni nel braccio della morte per un quadruplo omicidio del 1966: una delle più lunghe detenzioni al mondo per un innocente condannato a morte.

Tokyo — Il Giappone sta affrontando una crescente pressione interna e internazionale per rivedere il proprio sistema di pena capitale, ma il cammino verso l’abolizione si presenta estremamente complesso. Gli appelli di gruppi per i diritti umani, esperti legali e rappresentanti della Chiesa cattolica continuano a intensificarsi, mentre la società giapponese rimane fortemente favorevole alle esecuzioni. Un recente sondaggio governativo, pubblicato a febbraio, ha rilevato che l’83,1% dei cittadini sostiene la pena di morte: si tratta del quinto sondaggio consecutivo in cui il consenso supera l’80%, un dato che il governo utilizza per giustificare il mantenimento del sistema.

Il dibattito si è riacceso il 4 novembre, quando attivisti, giuristi e studiosi provenienti dal Giappone e dall’estero hanno tenuto una conferenza stampa a Tokyo, in vista del 5° Congresso regionale sulla pena di morte, in programma dal 7 al 9 novembre nella capitale. I relatori hanno evidenziato le sfide morali, legali e politiche legate alla permanenza della pena capitale in Asia orientale, una regione dove persistono livelli elevati di segretezza e scarsa trasparenza giudiziaria, in particolare in Paesi come Corea del Nord, Cina e Vietnam.

Tra gli interventi più significativi, quello di Raphaël Chenuil-Hazan, direttore esecutivo di ECPM (Together Against the Death Penalty), ha sottolineato come «l’abolizione della pena di morte sia una tendenza globale irreversibile», ricordando che il 77% dei Paesi rappresentati alle Nazioni Unite ha già abolito la pena capitale per legge o nella pratica. Tra le nazioni democratiche che ancora la mantengono figurano Stati Uniti, India e Giappone. Secondo l’esperto, circa 28.000 persone si trovano attualmente nel braccio della morte nel mondo.

Il Giappone applica la pena capitale per 19 reati, tra cui l’omicidio, e ad oggi conta 105 detenuti nel braccio della morte. Di questi, secondo Yuji Ogawara, segretario generale del Consiglio per l'abolizione della pena di morte della Federazione giapponese degli ordini degli avvocati, almeno 49 stanno chiedendo un nuovo processo. Il tema ha assunto un nuovo rilievo dopo la definitiva assoluzione di Iwao Hakamada.

Dopo quasi tre anni senza esecuzioni, il Giappone ha ripreso l’applicazione della pena capitale nel giugno scorso, impiccando Takahiro Shiraishi, 34 anni, condannato per l’omicidio di nove persone attirate nel suo appartamento attraverso i social media. Secondo Ogawara, questa esecuzione ha «simbolicamente riaffermato» la presenza del sistema e potrebbe preludere a ulteriori impiccagioni entro la fine del 2026.

Molti esperti denunciano che il sistema giudiziario penale giapponese è fortemente sbilanciato a favore dei pubblici ministeri, i quali possono interrogare un sospettato per lunghi periodi senza la presenza di un avvocato. Inoltre, non esiste l’obbligo per l’accusa di consegnare tutte le prove alla difesa. Il professor Takeshi Honjo dell’Università di Hitotsubashi ha spiegato che tale struttura «crea incentivi per le false confessioni e ostacola fortemente l’ottenimento di nuovi processi», aggiungendo che in Giappone i verdetti di non colpevolezza sono estremamente rari.

La segretezza che circonda le esecuzioni è considerata uno degli aspetti più controversi del sistema giapponese. Come sottolineato da Yuichi Kaido, presidente del Center for Prisoners’ Rights, i detenuti vengono informati della data dell’esecuzione solo il giorno stesso, senza la possibilità di avvisare familiari o avvocati. «Se l’opinione pubblica conoscesse questi dettagli, potrebbe riconsiderare la propria posizione», ha osservato Kaido, aggiungendo che molti politici temono di perdere sostegno elettorale qualora si esprimessero contro la pena capitale.

Il cardinale Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo, ha aggiunto una prospettiva religiosa e morale al dibattito, ricordando che per i cristiani la vita è un dono di Dio che deve essere protetto sempre e senza eccezioni. «La punizione non dovrebbe mai essere un atto di vendetta, ma un percorso verso la riabilitazione e la riconciliazione», ha affermato, sottolineando che la lunga tradizione giapponese che associa la morte al concetto di onore continua a influenzare l’opinione pubblica. Kikuchi ha poi ricordato che casi come quello di Hakamada dimostrano l'esistenza concreta del rischio di giustiziare innocenti.

Nonostante la resistenza dell’opinione pubblica, gli attivisti avvertono che la credibilità internazionale del Giappone potrebbe essere gravemente compromessa dal permanere della pena capitale. Secondo loro, la pressione della comunità internazionale e dei partner politici potrebbe svolgere un ruolo decisivo nell’accelerare il cambiamento. Per ora, tuttavia, il Paese rimane saldo nella sua posizione, mentre il dibattito continua a crescere all’ombra di un sistema giudiziario che molti considerano bisognoso di una riforma profonda.

Confucianesimo e sostegno giapponese alla pena di morte

In Giappone il persistente sostegno popolare alla pena di morte – oggi superiore all’80% della popolazione – può essere letto anche alla luce del retaggio culturale confuciano che, pur trasformato nei secoli, continua a permeare la società. Nel pensiero di Confucio l’ordine sociale, l’armonia della comunità e la stabilità dello Stato dipendono dal comportamento retto dei cittadini e dal rispetto delle gerarchie. La punizione, in questa visione, ha un valore eminentemente pedagogico: deve servire da ammonimento pubblico, ristabilire l’equilibrio infranto e proteggere l’ordine collettivo. Sebbene Confucio sostenesse che il sovrano virtuoso dovrebbe governare più con l’esempio che con la paura, la tradizione confuciana – come è stata interpretata nei contesti politici dell’Asia orientale – ha spesso legittimato pene severe nei confronti di chi minaccia l’armonia sociale. La pena capitale, in questo quadro, appare come uno strumento estremo ma giustificabile per preservare l’ordine, punire le violazioni più gravi del dovere morale e riaffermare la responsabilità individuale nei confronti della comunità. In Giappone, dove la stabilità sociale e il rispetto delle regole sono valori centrali, questa eredità culturale contribuisce a spiegare perché molti cittadini considerino la pena di morte una risposta necessaria ai crimini più efferati. L’idea – compatibile con il pensiero confuciano – che la punizione severa rafforzi l’armonia collettiva continua dunque a esercitare un’influenza significativa sul dibattito pubblico contemporaneo.

 

Fonte:

https://cathnews.com/2025/11/18/public-support-stops-abolition-of-death-penalty-in-japan/

7) ISRAELE E LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE SULLA PENA DI MORTE

 

Contesto politico, contenuti del disegno di legge, reazioni interne e internazionali, implicazioni giuridiche e umanitarie per la popolazione palestinese.

Negli ultimi mesi il dibattito sulla pena di morte in Israele è tornato al centro della scena politica e internazionale, dopo decenni in cui la pena capitale era rimasta sulla carta ma sostanzialmente inutilizzata. L’unica esecuzione ufficiale nella storia dello Stato di Israele risale infatti al 1962, quando Adolf Eichmann, uno dei principali organizzatori dello sterminio degli ebrei in Europa, fu giustiziato per impiccagione. Oggi, tuttavia, un nuovo disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Knesset, propone di introdurre la pena di morte per determinate categorie di reati legati al terrorismo, riaprendo non solo una questione giuridica, ma anche un fronte politico e morale di portata potenzialmente esplosiva.

Il testo, promosso dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e sostenuto dal suo partito di estrema destra Jewish Power, stabilisce che chiunque causi la morte di un cittadino israeliano, intenzionalmente o agendo con grave indifferenza, per motivazioni razziste o nazionalistiche e con l’obiettivo di danneggiare lo Stato di Israele o la rinascita del popolo ebraico, debba essere condannato obbligatoriamente alla pena di morte. Una volta emessa, la condanna non potrebbe essere commutata o ridotta. La proposta prevede inoltre che, nei tribunali militari che operano in Cisgiordania, la sentenza possa essere adottata a maggioranza semplice, superando l’attuale requisito dell’unanimità. Nel concreto, ciò amplierebbe in modo significativo la possibilità di infliggere la pena capitale nei confronti di imputati palestinesi, in un sistema giudiziario militare che già oggi registra un tasso di condanne superiore al 99 per cento.

Sebbene il testo non menzioni espressamente i palestinesi, la formulazione dei requisiti soggettivi – il movente nazionalistico o razzista contro cittadini israeliani e la volontà di danneggiare lo Stato ebraico – rende evidente che la norma si applicherebbe quasi esclusivamente a loro. La legge non riguarderebbe, per esempio, israeliani che uccidessero palestinesi in circostanze analoghe. Diversi analisti e organizzazioni per i diritti umani hanno quindi parlato di una pena di morte “a una sola direzione”, che istituzionalizza un trattamento punitivo radicalmente diverso per due gruppi che vivono nello stesso spazio politico: cittadini israeliani da un lato, palestinesi dall’altro. In questo senso, la proposta viene letta come ulteriore prova dell’esistenza di un regime di apartheid giuridico, in cui la nazionalità e l’origine etnica determinano non solo la qualità del processo, ma persino l’esposizione a una pena irreversibile come la morte.

Il disegno di legge non nasce dal nulla, ma si inserisce in un contesto di conflitto intenso e di lungo periodo. Dal 7 ottobre 2023, data dell’attacco di Hamas contro le comunità israeliane intorno a Gaza, Israele ha condotto operazioni militari di vasta scala nella Striscia e ha intensificato arresti e raid in Cisgiordania. Secondo organizzazioni palestinesi e internazionali, dall’inizio della guerra sarebbero morti decine di migliaia di civili a Gaza e centinaia di palestinesi in Cisgiordania, mentre nelle carceri israeliane i detenuti palestinesi sono stati sottoposti a condizioni sempre più dure, con un aumento significativo delle morti in custodia. I dati citati da gruppi per i diritti umani parlano di decine di decessi di prigionieri dall’ottobre 2023, spesso collegati a torture, maltrattamenti, negligenza medica e condizioni carcerarie disumane. In questo quadro, la nuova legge appare ad attivisti e osservatori come un passo successivo in un processo di progressiva normalizzazione della violenza contro i palestinesi, più che come una semplice risposta giuridica al terrorismo.

Il governo di coalizione guidato da Benjamin Netanyahu giustifica la proposta in nome della deterrenza. Ben-Gvir e i suoi alleati sostengono che la prospettiva della pena di morte per i responsabili di attentati letali costituirebbe un messaggio forte verso potenziali aggressori, soprattutto dopo la traumatica esperienza del 7 ottobre. Nelle note ufficiali al disegno di legge, l’esecutivo afferma che l’ergastolo non sarebbe sufficiente a prevenire nuovi attacchi, richiamando gli scambi di prigionieri del passato, in cui detenuti condannati per omicidio sono stati liberati in cambio di ostaggi israeliani e, secondo il governo, sarebbero poi tornati ad attività armate. La pena capitale obbligatoria verrebbe dunque presentata come strumento per impedire queste “ricadute”, scoraggiando futuri sequestri e liberazioni negoziate.

Nonostante il sostegno dei partiti di destra, all’interno della stessa società israeliana non mancano le voci critiche. Giuristi, ex magistrati e funzionari dell’apparato di sicurezza sollevano dubbi sia sull’efficacia che sull’opportunità della misura. L’ex giudice distrettuale Oded Mudrik ha ricordato che in teoria la legge israeliana consente già la pena di morte per reati estremamente gravi, ma non è mai stata applicata se non nel caso Eichmann. Secondo Mudrik, trasformare la condanna capitale in una pena obbligatoria, sottraendo discrezionalità ai giudici, rappresenterebbe una grave distorsione del sistema. Un altro ex esponente dei servizi di sicurezza, Yossi Amrosi, ha sottolineato il rischio che lunghe procedure giudiziarie e appelli internazionali trasformino gli imputati condannati a morte in simboli eroici, alimentando imitazione e radicalizzazione invece di ridurla. A suo giudizio, la pena capitale rischia di rafforzare la narrativa di martirio presso alcune comunità palestinesi, risultando controproducente sul piano della sicurezza.

Le organizzazioni palestinesi e internazionali sostengono che la nuova legge, se approvata nelle letture successive, potrebbe aprire la strada a esecuzioni di massa. L’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor ha affermato che l’obiettivo dichiarato di Ben-Gvir e di altri esponenti del governo è precisamente quello di disporre di uno strumento giuridico per eseguire sentenze capitali contro centinaia di prigionieri palestinesi accusati di terrorismo, in particolare coloro ritenuti coinvolti nell’attacco del 7 ottobre. La possibilità di applicazione retroattiva del provvedimento – cioè la sua estensione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore – desta allarme tra i difensori dei diritti umani, che vedono in questo un chiaro contrasto con i principi fondamentali del diritto penale e del diritto internazionale, che vietano di aggravare le pene in modo retroattivo.

Amnesty International ha definito la proposta una «legge discriminatoria» che utilizzerebbe la pena di morte come strumento di dominio e oppressione. L’organizzazione ricorda che il diritto internazionale fissa limiti molto stringenti all’uso della pena capitale, indicandola come misura eccezionale, da riservare ai «crimini più gravi» e in presenza di garanzie processuali rigorose. La trasformazione della pena di morte in sanzione obbligatoria, unita alla sua applicazione in tribunali militari con garanzie ridotte, violerebbe tali standard. Amnesty sottolinea inoltre che Israele ha

ratificato trattati internazionali che promuovono la progressiva abolizione della pena di morte, entrando così in rotta di collisione con la tendenza globale: ad oggi oltre cento Paesi hanno abolito la pena capitale per tutti i reati, mentre molti altri non effettuano esecuzioni da anni.

Diversi contributi inclusi nel dossier ricordano che, al di là dell’assenza di esecuzioni giudiziarie dopo Eichmann, la realtà sul terreno è segnata da numerosi episodi di uccisioni extragiudiziali. In Cisgiordania e a Gaza, soldati e coloni israeliani hanno spesso fatto ricorso alla forza letale contro palestinesi ritenuti sospetti, anche quando non vi era un pericolo immediato. Alcuni casi documentati da B’Tselem, Human Rights Watch e altre ONG mostrano giovani uccisi ai checkpoint o durante manifestazioni, in situazioni in cui l’uso di armi da fuoco non sembra giustificato. Per molti attivisti, la nuova legge sulla pena di morte non fa che legalizzare e rendere ufficiale una pratica di eliminazione fisica che, in varie forme, sarebbe già in atto da decenni attraverso la combinazione di operazioni militari, violenze carcerarie e uso sproporzionato della forza nelle aree occupate.

Il Parlamento arabo e altre istituzioni del mondo mediorientale hanno condannato con forza la prima lettura del disegno di legge, definendolo un «nuovo crimine» che si aggiunge a una lunga lista di violazioni contro il popolo palestinese. Queste istituzioni sostengono che la proposta costituisca una violazione flagrante del diritto internazionale umanitario e delle Convenzioni di Ginevra, che tutelano i prigionieri e i civili nei contesti di conflitto. In molte dichiarazioni ufficiali si invita la comunità internazionale a intervenire in modo deciso, fino a chiedere la sospensione della partecipazione della Knesset a forum parlamentari globali e la protezione internazionale per i detenuti palestinesi.

Per i gruppi palestinesi per i diritti umani, la proposta di legge è solo l’ultima manifestazione di un sistema di oppressione strutturale. Essi ricordano che centinaia di detenuti sono morti in custodia dal 1967 a oggi e che molti di questi decessi sarebbero legati a torture, pestaggi, condizioni di detenzione disumane o cure mediche negate. Diverse testimonianze riportano casi di prigionieri uccisi in cella, durante interrogatori o in trasferta tra un carcere e l’altro. Vengono citati nomi, date e luoghi per mostrare come, agli occhi dei palestinesi, la nuova legge non rappresenti un salto di qualità, ma la codificazione esplicita di una realtà di fatto in cui la vita dei detenuti è quotidianamente esposta al rischio estremo.

Sul piano politico interno, la proposta di legge riflette e accentua le fragilità del governo Netanyahu. La coalizione di maggioranza si regge sul sostegno di partiti di destra religiosa e nazionalista, come Jewish Power e Sionismo Religioso, che hanno un’agenda fortemente ideologica e chiedono misure dure contro i palestinesi. Ben-Gvir ha più volte minacciato di ritirare il proprio appoggio al governo se il disegno di legge non fosse stato posto rapidamente in votazione, facendo di questo provvedimento una sorta di test di lealtà per Netanyahu. Il premier, già indebolito da contestazioni interne e da procedimenti giudiziari personali, appare quindi stretto tra la necessità di mantenere unita la coalizione e il rischio di isolarsi ulteriormente sulla scena internazionale approvando una norma largamente criticata.

L’eventuale approvazione definitiva del testo porrebbe sfide significative anche alla magistratura israeliana. L’introduzione di una pena obbligatoria limiterebbe la discrezionalità dei giudici sia nei tribunali civili sia in quelli militari, trasformando di fatto il processo in un percorso quasi automatico nei casi che rientrano nella definizione legale. Alcuni giuristi temono che la Corte Suprema, spesso chiamata a bilanciare le scelte del governo con i principi costituzionali e internazionali, possa trovarsi di fronte a un conflitto istituzionale senza precedenti. D’altra parte, un eventuale via libera da parte della Corte rafforzerebbe l’idea, già diffusa tra molte ONG, di un progressivo svuotamento delle garanzie di Stato di diritto all’interno del sistema israeliano, almeno per quanto riguarda la popolazione palestinese.

Il disegno di legge deve ancora superare altre due letture in Knesset per diventare legge. Nel frattempo, la mobilitazione di ONG, istituzioni internazionali e società civile potrebbe influire sul dibattito, anche se finora le pressioni esterne hanno prodotto risultati limitati. Gli analisti delineano

scenari contrastanti: da un lato, la possibilità che il governo, sotto la spinta dell’ala più radicale, porti a termine il percorso legislativo; dall’altro, l’eventualità che l’intreccio di considerazioni diplomatiche, timori per l’immagine internazionale e contrasti interni alla coalizione rallentino o blocchino l’iniziativa. In ogni caso, il solo fatto che un simile testo sia stato approvato in prima lettura rappresenta già un segnale della direzione verso cui si sta muovendo il dibattito politico israeliano.

Nel complesso, la vicenda della nuova proposta di legge sulla pena di morte in Israele mette in luce una serie di nodi irrisolti: il rapporto tra sicurezza e diritti umani, la natura diseguale del sistema giuridico applicato a israeliani e palestinesi, il peso della memoria storica dell’Olocausto nel discorso pubblico, il ruolo delle istituzioni internazionali nel contenere derive autoritarie. La sintesi dei materiali esaminati mostra che, al di là delle giustificazioni ufficiali basate sulla deterrenza, il disegno di legge viene percepito da molti come un ulteriore tassello di un progetto politico che punta a rafforzare il controllo sul popolo palestinese attraverso strumenti sempre più duri e irreversibili. L’esito del processo legislativo sarà quindi decisivo non soltanto per il futuro dei prigionieri palestinesi, ma anche per la credibilità di Israele come Stato di diritto e per la capacità della comunità internazionale di intervenire di fronte a scelte che mettono in discussione principi fondamentali del diritto e dell’etica universale.

 

Questo numero è aggiornato con le informazioni disponibili fino al 31 dicembre 2025

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