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FOGLIO  DI COLLEGAMENTO  INTERNO

DEL COMITATO PAUL ROUGEAU

Numero  165  -  Novembre / Dicembre  2008

SOMMARIO:

 

1) Un aiuto per Larry Swearingen

2) Sessant’anni dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani         

3) Fernando ci ha inviato il suo primo drammatico racconto

4) Deterrenza: il computo dei forcaioli termina con il 2000 di Claudio                Giusti       

5) Barbara amministrazione della “giustizia” in Iran                     

6) La legge del taglione applicata in Iran, come negli USA           

7) Roger non è più un condannato a morte!di Cecilia Negri                     

8) Notiziario: Georgia, Globale, Iran, Iraq, Jamaica, Kentucky, New                      Hampshire

 

 

1) UN AIUTO PER LARRY SWEARINGEN

Il Comitato Paul Rougeau ha fatto una raccolta di fondi straordinaria in favore di Larry Swearingen, un condannato a morte in Texas che avanza plausibili proteste di innocenza. A Larry è stata fissata la data di esecuzione per il 27 gennaio. Invitiamo i lettori a partecipare ad una petizione on-line per chiedere clemenza par lui.

 

Il caso di Larry Swearingen, condannato a morte in Texas, è tra quelli più controversi. Siamo stati spinti ad approfondirlo nel mese di novembre dalle insistenti richieste di aiuto avanzate da un suo amico napoletano, Gianluca Ferrara, e poi da Larry medesimo.

La lettura dei ricorsi preparati dall’avvocato di Larry e delle perizie eseguite da autorevoli esperti, ci ha convinto che le proteste di innocenza del condannato sono assolutamente plausibili ed imporrebbero, quanto meno, di annullare il processo cui fu sottoposto a furor di popolo nel 2000 e di riprocessarlo in maniera più equa.

Larry ci ha chiesto un aiuto finanziario di 3.500 dollari per assumere un investigatore ed un esperto di fibre e capelli. Il suo ottimo avvocato difensore James Rytting ci ha confermato l’utilità di un finanziamento e ci siamo così imbarcati in una raccolta fondi ‘pro Larry Swearingen’ inviando due messaggi e-mail a tutti i soci e i simpatizzanti compresi nella nostra mailing list.

Si trattava di un’impresa ai limiti delle nostre possibilità ma la risposta positiva di una elevata percentuale di partecipanti alla mailing list (38 su 300) ci ha consentito i raggiungere la cifra prefissata (avvantaggiati da un improvviso indebolimento del dollaro).

Il nostro tesoriere Paolo Cifariello ha potuto spedire un assegno di 3.500 dollari all’avvocato James Rytting il 19 dicembre. L’assegno è giunto regolarmente al destinatario, come un aiuto prezioso in un momento di estrema emergenza, subito dopo la ricusazione del ricorso di Larry da parte della Corte Criminale d’Appello del Texas (TCCA).

L’accusa - con un tempismo eccezionale che denota una particolare acrimonia nei riguardi del condannato da parte dell’accusa stessa, del giudice competente e del sistema di ‘giustizia’ texano - è riuscita a far fissare la data di esecuzione di Larry il 26 dicembre, con il minor preavviso possibile, per il 27 gennaio p. v.

Dopo la ricusazione dell’appello di Larry da parte della TCCA, Rytting si è messo subito freneticamente al lavoro per ottenere da una corte statale o federale la sospensione dell’esecuzione del proprio assistito ed un riesame del suo caso.

Abbiamo fiducia nella dedizione e nelle capacità di James Rytting al quale la convinzione che Larry sia innocente dà una marcia in più.

Purtroppo, come avviene in casi del genere, il sistema della pena di morte del Texas rischia di lasciare il condannato e tutti noi nell’incertezza fino all’ultimo momento. Speriamo che l’agognata sospensione dell’esecuzione giunga presto, ma potrebbe tardare fino al 27 gennaio.

Ecco in sintesi la descrizione del caso di Larry Swearingen.

(Vedi anche : http://www.iippi.org/inmates/texas/larryswearingen.html)

La 19-enne Melissa Trotter, nipote di un senatore, spari l’8 dicembre 1998 da un College nei pressi della città di Conroe in Texas. Larry Swearingen, un suo conoscente con un modesto precedente penale, fu una delle ultime persone ad averla vista il giorno della sparizione. E’ stato subito sospettato e tre giorni dopo messo in carcere con una scusa (mancato pagamento di multe per violazioni del codice della strada).

Dopo 25 giorni dalla sparizione, il corpo della ragazza, apparentemente strangolata, e stato trovato in un bosco da alcuni cacciatori.

Larry Swearingen, che ora ha 37 anni, e stato condannato a morte nel dicembre 2000 per l’omicidio di Melissa Trotter. La giuria ha prestato fede alla dottoressa Joye M. Carter la quale, nel referto autoptico, aveva scritto che il corpo della ragazza era stato abbandonato nel bosco 25 giorni prima del ritrovamento. Partendo da questa affermazione, l’accusa, nel corso di un processo fortemente pubblicizzato per la posizione sociale della vittima, è riuscita a far condannare l’imputato utilizzando prove indiziarie non determinanti.

Recentemente tre esperti hanno eseguito nuove perizie secondo cui, per il perfetto stato di conservazione degli organi interni della vittima ed altri elementi a suo tempo rilevati e documentati, il corpo poteva essere stato abbandonato nel bosco non più di 10-14 giorni prima del ritrovamento.   

Dunque in un periodo in cui Larry Swearingen era già in carcere.

Il 31 ottobre 2007 la dottoressa Carter ha rilasciato una dichiarazione giurata in cui concorda con le altre perizie ammettendo esplicitamente che la sua affermazione del 2000, basata su rilevamenti parziali, era errata.

Inoltre l’attuale difensore obietta che:

-  nel processo a Larry Swearingen accusa e difesa non avevano portato a conoscenza della giuria il fatto che Melissa Trotter nei giorni precedenti la sparizione avesse ricevuto telefonate di un sadico (una persona sconosciuta, diversa da Larry) che le preannunciava una fine simile a quella che ha fatto effettivamente;

-  un test del DNA mostra che la ragazza aveva avuto contatti con una persona di sesso maschile diversa da Larry;

-  sotto le unghie della ragazza e stato trovato un po’ di sangue che non è quello di Larry.

Nonostante ciò l’istanza di Swearingen che chiedeva al giudice Fred Edwards, presidente del processo da lui subito nel 2000, di riaprire il caso e stata respinta l’estate scorsa. In seguito l’avvocato James Rytting si è appellato alla massima corte penale del Texas, la Texas Court of Criminal Appeals (TCCA).

Quando ci ha scritto per chiedere aiuto, Larry, che era già giunto a 24 ore dall’esecuzione il 23 gennaio 2007, era in attesa del responso di tale corte. A metà dicembre il ricorso è sto respinto e, come abbiamo detto, la data di esecuzione è stata fissata per il 27 gennaio p. v.

Gli amici di Larry, a cominciare da Gianluca Ferrara, stanno facendo di tutto per salvarlo. Hanno anche lanciato una petizione on-line per chiedere la grazia alle autorità del Texas ed invitano coloro che hanno accesso ad Internet a sottoscriverla all’indirizzo:

www.thepetitionsite.com/1/do-not-execute-larry-swearingen

 

 

2) SESSANT’ANNI DOPO LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

 

Si potrebbe dire che i diritti umani cominciano ad emergere contestualmente alla promulgazione dei primi codici che pongono limiti all’arbitrio del potere nei riguardi degli individui e dei gruppi sociali. E’ indubbio però che i diritti umani si sono sviluppati in forma nuova, esplicita e solenne, con un respiro universale, nell’età moderna e soprattutto nel secolo appena trascorso. Un traguardo fondamentale, che costituisce uno spartiacque nella storia dell’umanità, è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948. Ma il cammino intrapreso sulla strada dei diritti umani è ancora incompiuto sul versante concettuale, mentre in ogni paese del mondo vengono violati anche quei diritti che sono stati ormai chiaramente affermati. Ciò avviene purtroppo anche nel mondo occidentale e nel nostro Paese.

 

Il nostro impegno contro la pena di morte si svolge sullo sfondo della problematica dei diritti umani, dalla quale trae senso ed energia. Per tale motivo ci sembra importante tentare un minimo approfondimento di tale problematica, a costo di dilungarci alquanto, pienamente consapevoli di non poter essere comunque esaurienti. Ci auguriamo che questo articolo possa avviare un dialogo in merito con i nostri lettori.

 

Doveri e diritti

 

Si potrebbe dire che i diritti umani cominciano ad affermarsi contestualmente alla promulgazione dei primi codici che, in qualche modo, pongono dei limiti all’arbitrio del potere nei riguardi degli individui e dei gruppi sociali.

I primi codici dei Sumeri e dei Babilonesi risalgono a quattromila anni fa. Famoso è il codice di Hammurabi re di Babilonia nel 1700 a. C. che viene considerato un’espressione di civiltà anche se prevede la legge del taglione e, frequentemente, la pena di morte. La legge mosaica si è stratificata nella Bibbia a partire dal tempo di Mosé (1300 a. C.) fino a 600 anni prima di Gesù Cristo.

Come i dieci comandamenti, le leggi antiche, e in gran parte quelle moderne, si riferiscono ai diritti solo in maniera implicita perché parlano per lo più di sanzioni, prescrizioni, divieti: “Non uccidere”, “non rubare”, “non dire falsa testimonianza”.  “Non uccidere”, ad esempio, implica il diritto alla vita.

Le carte moderne dei diritti umani si pongono nella prospettiva opposta: ad essere enunciati sono i diritti. I doveri vi sono contenuti implicitamente: il diritto alla vita implica il divieto di uccidere.

Di solito viene citata come primo documento riguardante i diritti dell’uomo la Magna Charta libertatum, la cui prima stesura - da parte degli Inglesi fuggiti in Francia dopo essersi ribellati al re Giovanni Senza Terra - è del 1215. Essa garantisce diritti e libertà dei gruppi sociali e dei cittadini nei confronti del potere regio, come ad esempio il diritto a non essere arrestati arbitrariamente e la libertà di circolazione.

Il movimento per i diritti si sviluppa con particolare fervore nel Seicento e nel Settecento e specialmente in Inghilterra, in America e in Francia.

Nel 1628 fu scritta la Petizione dei diritti (del Parlamento nei riguardi di Carlo I d’Inghilterra) che subì rielaborazioni ed infine fu istituzionalizzata nel 1679 con l’Habeas Corpus (nei riguardi di Carlo II).

L’Habeas Corpus – tuttora in vigore - è “una legge per meglio garantire la libertà dei soggetti”. Riconosce ad un cittadino che venga arrestato il diritto di essere presentato ad un organo giudiziario che decida sulla legittimità del suo arresto, nel caso la detenzione non sia giustificata la legge prevede che il cittadino venga rilasciato.

Segue nel 1689 il “Bill of Rights” che costituisce la base della Costituzione inglese e pone fine alla monarchia assoluta degli Stuart (abdicazione di Giacomo II il Cattolico, cui succede Guglielmo III d’Orange che giura fedeltà alla Costituzione).

Il primo testo sui diritti umani che ha tutte le caratteristiche di quelli attualmente in vigore è il “Virginia Bill of Rights” del 1776. La parte essenziale di tale carta costituisce il nucleo della “Dichiarazione di indipendenza” degli Stati Uniti del 4 luglio 1776. Thomas Jefferson è il principale autore della dichiarazione. Essa considera “verità evidenti di per sé che gli uomini nascono uguali, che il Creatore li ha dotati di certi diritti inalienabili tra i quali vi sono la vita, la libertà, la ricerca della felicità” e afferma che “i governi sono stati istituiti per garantire questi diritti”.

E’ un’idea illuminista sviluppatasi in tutto il XVIII secolo quella di una nuova società, governata in maniera democratica, che assicuri a tutti i cittadini l’uguaglianza nel trattamento giuridico, il cui fine sia la felicità degli individui.

Quindi non più il potere illimitato e i cittadini–sudditi. Ma i diritti in primo luogo e poi i  governi, governi che hanno la funzione di garantire i diritti. 

Questa è l’idea nuova, che ha poi trovato risonanza nell’ambito della rivoluzione francese. In Francia il 4 agosto del 1789 finisce la monarchia assoluta e il 26 agosto viene proclamata la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino che si rifà esplicitamente alla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. La dichiarazione definisce alcuni diritti ‘inalienabili’ e ‘sacri’ “il più prezioso dei quali è la libertà” al quale conferisce un significato pieno l’uguaglianza. Quindi Liberté ed Egalité (e, in una successiva più ampia formulazione dei diritti e dei doveri, anche Fraternité).   

Dunque i primi diritti umani ad essere dichiarati, sanciti e in qualche modo difesi sono i diritti civili e politici, che riguardano la libertà, la partecipazione alla vita politica, il diritto ad un giusto processo e così via. Nell’Ottocento, e anche alla fine del Settecento, accanto ai diritti civili e politici sorgono altri diritti, che poi sono stati chiamati diritti di seconda generazione: i diritti economici e sociali.

Karl Marx fa una critica molto serrata a documenti quali la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, affermando che queste enunciazioni garantiscono soprattutto il diritto di proprietà espressione dell’egoismo dei ricchi a danno dei poveri.

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: uno spartiacque nella storia

 

C’è stata una contrapposizione tra diritti civili a politici da una parte e diritti economici e sociali dall’altra, finché si è arrivati, soprattutto nel secolo appena trascorso, ad una sintesi armonica tra i due tipi di diritti.

La sintesi migliore, più ampia e più importante è stata fatta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che fu approvata il 10 dicembre del 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dunque poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 

Nei quattro anni precedenti, a guerra non ancora conclusa, un’ampia e generalizzata riflessione sulle sciagure terribili e inusitate che avevano appena colpito l’umanità pose le basi di un mondo diverso, delineando una struttura da una parte e dei principi dall’altra che consentissero al genere umano di proseguire il suo cammino senza incorrere in nuove sciagure, sciagure che tra l’altro si prefiguravano ancora più terribili di quelle subite, per gli armamenti nucleari sviluppati alla fine della guerra, per la contrapposizione di blocchi potentissimi.  

A giugno del 1945 – ancor prima delle apocalissi nucleari di Hiroshima e Nagasaky -  nasce a San Francisco l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Le Nazioni Unite – in qualche modo eredi della sfortunata ed inefficace Società delle Nazioni fondata dopo la prima guerra mondiale - sono l’organismo che dovrebbe da una parte garantire i diritti e dall’altra assicurare la pace.

La Carta delle Nazioni Unite, come si legge nel preambolo, si pone l’obiettivo di “salvare le future generazioni dalle tragedie della guerra che per ben due volte nel corso di questa generazione hanno portato indicibili afflizioni all’umanità” e riafferma “la fede nei diritti fondamentali della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole”. 

Con la nascita dell’ONU, i diritti vengono messi al centro del mondo e sono dichiarati universali. Questo è il concetto fondamentale: fino ad allora i diritti venivano considerati come il privilegio costituzionale dei cittadini di un determinato stato. Il quale stato si riservava prima di tutto la facoltà di far guerra agli altri stati, magari usando delle formule e delle procedure adeguate.   

Prima di allora lo stato aveva come proprio diritto quello di dichiarare guerra, per vari motivi e anche per conquistare un ‘posto al sole’, cioè per impossessarsi di territori. Invece con la Carta delle Nazioni Unite e con la successiva Dichiarazione Universale dei Diritti Umani i diritti vengono assicurati a tutti gli individui. Non ci sono coloro che detengono i diritti e poi gli altri, che possono essere attaccati. Questa universalizzazione porta a qualcosa di veramente nuovo. Infatti se i diritti devono valere per tutti, da una parte la loro promozione dovrebbe diminuire le probabilità di scatenamento delle guerre, dall’altra la stessa giustificazione etica della guerra viene messa in crisi. Quale può essere il motivo della guerra se a tutti vengono riconosciuti i diritti da parte di tutti?

Accenniamo alla struttura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un testo che tutti possono leggere nella sua semplicità e chiarezza, e nella sua brevità: è contenuto in quattro o cinque pagine (v. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.pdf).

Lo stesso René Cassin, il giurista francese che ha curato l’impianto della Dichiarazione,  classifica in diverse categorie i diritti enunciati nei 30 articoli che la compongono.

Gli articoli 1 e 2 affermano i principi generali di libertà, uguaglianza, non discriminazione e fraternità.

In particolare, l’articolo 1 recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” Il richiamo alla ‘ragione’ sta ad indicare che i rapporti tra gli uomini devono essere regolati dalle regole comuni e non dalla forza e dall’istinto. Il richiamo alla ‘coscienza’ indica la necessità di una valutazione etica degli atti che si compiono. Il richiamo alla ‘fratellanza’ traccia per l’umanità un cammino caratterizzato dalla solidarietà e dalla reciprocità.

Gli articoli che vanno dal 3 al 21 affermano i diritti civili e politici.

Gli articoli che vanno dal 22 al 27 affermano i diritti economici, sociali e culturali.

Gli articoli 28 e 29 riguardano i rapporti tra l’individuo e la società.

L’articolo 30 intende proteggere la Dichiarazione da interpretazioni che ne contraddicano contenuti e finalità.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha un incommensurabile valore morale e di principio ma non vincola gli stati sul piano del diritto. Da essa sono conseguiti però numerosi trattati internazionali che obbligano gli stati sottoscrittori al rispetto dei diritti dell’uomo. I primi due di tali trattati sono i fondamentali ‘patti’ approvati all’ONU il 16 dicembre 1966: Il Patto internazionale dei Diritti Civili e politici e il Patto internazionale dei Diritti economici, sociali e culturali. Come disse Cassin, la Dichiarazione rappresenta la pala centrale di un trittico completato dai due Patti.

Le norme dettate dai trattati conseguenti alla Dichiarazione sono state man mano recepite, almeno in parte, nelle leggi di tutti gli stati del mondo.

 

La Dichiarazione è ampiamente violata e disattesa

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come affermazione di principio, inaugura una nuova era.

Purtroppo però tra la teoria e la pratica c’è tuttora un ampio divario. Se a parole viene riconosciuto da tutti che alla base del diritto e della politica internazionale ci sono solo i diritti umani e il principio della solidarietà (quindi ufficialmente non c’è altro a fondamento delle relazioni tra gli uomini e tra i popoli) la politica reale tende invece a conservare il vantaggio di pochi, di alcune centinaia di milioni di persone appartenenti alle classi privilegiate dei paesi sviluppati. Questi pochi difendono rigidamente  i privilegi che hanno in termini di potere, di ricchezza, di consumi, e anche di godimento della pace e della sicurezza, dei diritti umani e della libertà.  

E’ molto faticoso far avanzare la dottrina e la pratica dei diritti umani. Un lavorio continuo si svolge soprattutto nell’ambito delle Nazioni Unite per far firmare e ratificare dagli stati sempre nuovi e più avanzati trattati internazionali sui diritti umani. Ce ne sono una quarantina di tali trattati, alcuni sono trattati regionali, altri valgono per tutto il mondo.

In che misura gli stati rispettano la Dichiarazione e i trattati che ne conseguono? C’è un’accesa discussione in merito. Amnesty International ogni anno pubblica un voluminoso rapporto in cui sono elencate le violazioni dei diritti umani e quindi anche le violazioni dei trattati che li tutelano di cui viene a conoscenza.  Si tratta di un elenco incompleto, per ammissione della stessa Amnesty.

Anche se non mancano le buone notizie, nel Rapporto annuale di Amnesty predomina la denuncia delle violazioni dei diritti umani che si sono verificate nell’anno appena trascorso in  pressoché tutti i paesi del mondo. L’ultimo Rapporto, quello del 2008, viene presentato con queste parole:

“Pubblicato nel 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Rapporto Annuale 2008 di Amnesty International è dedicato a tutte le donne e a tutti gli uomini che con coraggio continuano a porsi in prima linea a difesa dei diritti umani. […]

Questo Rapporto documenta lo stato dei diritti umani in 150 Paesi e Territori, rivelando un mondo lacerato da disuguaglianze, sfregiato da discriminazioni e stravolto da repressioni politiche.

In ogni regione del mondo i diritti umani sono violati impunemente.”

Ciò non significa che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sia fallita a sessant’anni dalla sua nascita ma che resta un immenso lavoro da fare. Prima che sia troppo tardi per l’umanità intera.

 

Nodi da sciogliere a livello concettuale, cominciando dal diritto alla vita

 

Non solo la Dichiarazione universale viene tradita e disattesa nelle sue affermazioni più chiare ed indiscutibili ma la tematica dei diritti umani è tutt’altro che conclusa e risolta. Più studiamo la Dichiarazione e più cerchiamo di metterla in pratica, più ci accorgiamo che ci sono dei blocchi e delle difficoltà che ne ostacolano il completamento sul piano concettuale e, di conseguenza, ne limitano le ricadute nella vita degli esseri umani, nella vita di tutti, perché la Dichiarazione essendo universale si rivolge a tutti gli esseri umani in tutto il mondo.

Nodi irrisolti sul piano concettuale riguardano diversi suoi enunciati, a cominciare da quello del diritto alla vita.

Il terzo articolo della Dichiarazione afferma che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”. Il diritto alla vita è dunque il primo ad essere enunciato e difeso, come peraltro accadeva nelle precedenti dichiarazioni. E’ considerato fondante e prioritario alla fruizione di tutti gli altri diritti.

Il diritto alla vita è un diritto altrettanto fondamentale quanto ‘difficile’, che pone subito dei grossi problemi.

Intanto occorre domandarsi se sia un diritto ‘assoluto’ o ‘relativo’.

Norberto Bobbio non può fare a meno di constatare che, nei fatti, tale diritto viene considerato relativo: “se  in  realtà  il dibattito […]  non accenna a placarsi e continua ad alimentare sottili, sempre più sottili, controversie fra i filosofi morali, ciò dipende dal fatto che nessuno dei contendenti parte dal presupposto della validità assoluta del  precetto ‘non uccidere’, né conseguentemente dalla considerazione del diritto alla vita come diritto assoluto, da farsi valere in ogni caso, senza eccezioni.” (v. AA. VV.,  La pena di morte nel mondo, Marietti, 1983, pag. 21).

In effetti, se nella Dichiarazione il diritto alla vita viene affermato tout court senza apporvi limitazioni, nei documenti che sono stati scritti successivamente in materia di diritti (con l’intento esplicito o implicito di onorarla) non è così. A cominciare dai trattati che derivano dalla Dichiarazione.

Per esempio nel Patto internazionale dei Diritti Civili  e Politici il diritto alla vita è il primo ad essere affermato: “Il diritto alla vita è inerente alla persona umana, questo diritto deve essere protetto dalla legge”, ma con una restrizione: “nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.”. Viene posto quindi l’avverbio ‘arbitrariamente’ a relativizzare il concetto (e ad aprire una porta alla pena capitale).

Nel nuovo catechismo della Chiesa cattolica si proibisce assolutamente solo l’uccisione di un essere umano ‘innocente’. Qui, al posto di un avverbio, c’è un aggettivo a relativizzare il diritto alla vita, un aggettivo che lascia la possibilità di uccidere per legittima difesa o per tutelare il bene comune. In quest’ottica rimane ammissibile la pena di morte (anche se solo in teoria perché si afferma che oggi “i casi in cui la soppressione del reo sia una assoluta necessità sono molto rari se non praticamente inesistenti”, v. n. 128).

Tuttavia non si può negare che nella misura in cui la dignità dell’essere umano viene considerata un valore incommensurabile e non negoziabile (neanche nella prospettiva del ‘bene comune’), il diritto alla vita dovrebbe essere considerato, almeno tendenzialmente, assoluto e generalizzato a tutti gli individui, senza alcuna limitazione, senza alcuna discriminazione. Solo così un domani si potranno sciogliere i nodi concettuali che attualmente avviluppano il diritto alla vita.

Accenniamo a tre questioni irrisolte riguardo al diritto alla vita.

C’è un insieme di temi fortemente discussi sui quali il diritto alla vita avrebbe molto da dire. Sono i temi genericamente qualificati dalla politica come ‘eticamente sensibili’, tra i quali vi sono soprattutto i problemi di bioetica: manipolazione degli embrioni, aborto, eutanasia... E’ questo un campo in cui la materia rimane del tutto irrisolta: il rapporto del diritto alla vita con tali questioni non è stato seriamente valutato e chiarificato; anzi a volte viene negato.

Oggi è estremamente difficile trattare in maniera razionale, serena e collaborativa (in “spirito di fratellanza” come dice la Dichiarazione) tali argomenti.

Un’altra questione che rimane aperta è quella della pena di morte. Numerosi trattati internazionali che difendono i diritti umani attaccano la pena di morte, tendono ad abrogarla o a limitarne l’uso, in vista di una sua abolizione universale.  

Questa è oggettivamente la tendenza in atto nell’era dei diritti, come ha anche affermato l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite fin dal 1971.  Non per nulla esattamente un anno fa, il 18 dicembre 2007, è stata approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite una risoluzione che chiede la moratoria universale della pena di morte in vista della sua abolizione. E una nuova risoluzione sulla stesso tema è stata approvata con quasi identiche modalità il 18 dicembre scorso.

Tuttavia perdura una forte opposizione alla risoluzione per la moratoria da parte di una cinquantina di paesi, basata soprattutto sull’affermazione che la pena di morte non è una questione che ha a che fare con i diritti umani, col diritto alla vita, ma è solo una questione di giustizia criminale sottoposta alla sovranità dei singoli stati.

Un terzo nodo è quello della compatibilità della guerra con la fruizione del diritto alla vita, con il godimento di quasi tutti i diritti ma in particolare del diritto alla vita. Anche questo è un problema aperto. Un problema che è stato risolto solo provvisoriamente in Amnesty International, in maniera insoddisfacente.

Amnesty evita accuratamente di presentarsi come un movimento pacifista. Anche se non intende incentivare il cosiddetto ‘ricorso alla forza’, Amnesty International si limita a chiedere che nel corso dei conflitti armati i diritti umani non vengano violati, richiamandosi puntigliosamente alle numerose norme internazionali che, ad esempio, proteggono i civili e i prigionieri di guerra (come le quattro Convenzioni di Ginevra).  Però è innegabile che in ogni guerra si verificano su larga scala violazioni dei diritti umani, sia collettivi che individuali, a cominciare dal diritto alla vita. Non si è ancora vista una guerra in cui vengano rispettati i diritti umani.

Dunque è innegabile che la Dichiarazione sia incompiuta sul versante teorico.

Riflettendo sui casi di violazione della Dichiarazione nella pratica ci accorgiamo che nel momento attuale sono talmente tanti che è difficile farne l’inventario e non è certo possibile esporli compiutamente in un breve spazio. Conflitti disastrosi o violazioni generalizzate dei diritti umani sono in atto in decine e decine di paesi, per esempio in Afghanistan, Colombia, Congo, Iran, Iraq, Myanmar, Palestina, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tibet, Zimbabwe… Come abbiamo detto, non bastano 600 pagine del Rapporto di Amnesty International per elencarli.

Qui di seguito ricordiamo soltanto – in maniera necessariamente frammentaria – alcune situazioni che ci riguardano più da vicino e nelle quali i diritti umani sono stati direttamente ed intenzionalmente violati: la  ‘guerra al terrore’ scatenata dagli Stati Uniti d’America dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, gli attacchi alle fasce deboli della popolazione che costituiscono l’essenza del ‘fenomeno sicuritario’ (o ‘securitario’) in atto in Italia da oltre un anno, la mancanza di leggi in Italia che proibiscano la tortura e che regolino il diritto di asilo.

Lo faremo anche richiamando articoli da noi scritti in precedenza.

 

La ‘guerra globale al terrore’

 

Decine di articoli sono stati pubblicati in questo bollettino per denunciare le violazioni dei diritti umani caratteristiche della ‘guerra al terrore’. Ne ripercorriamo qui alcuni.

Ricordiamo innanzitutto che George. W. Bush, già nel suo discorso al Congresso del 20 settembre 2001, ha prefigurato quello che sarebbe avvenuto annunciando una lotta planetaria contro un “nemico” costituito da  “una rete radicale di terroristi e da ogni governo che li so­stiene”. “Perseguiteremo la nazioni che forniscono aiuto e rifugio ai terroristi. Ogni nazione, in ogni regione, ora deve decidere. O con noi o con i terroristi.” Ha affermato Bush in quella occasione. “La nostra reazione va oltre rappresaglie immediate ed incursioni isolate. Gli Americani non si aspet­tino una battaglia sola, bensì una lunga campagna, diversa da qualsiasi altra che abbiamo conosciuto. Potrà includere incursioni sensazionali, visibili in televisione, e operazioni coperte, di cui anche il suc­cesso resterà segreto.”

Questo proclama è suonato come la lugubre dichiarazione di una ‘guerra sporca’, una guerra cioè che può includere esecuzioni extragiudiziali, la tortura e l’uccisione di innocenti, la protezione di co­loro che si macchiassero di crimini di guerra, al riparo dalle critiche e dagli scrupoli di coscienza dell’opinione pubblica.   

La ‘guerra al terrore’, che sempre più spesso si preferisce chiamare enfaticamente ‘guerra globale al terrore’, seguita agli attentati dell’11 settembre 2001, si svolge in tre dimensioni indeterminate che la rendono eccezionalmente pericolosa per i diritti umani. E’ indeterminata riguardo al tempo (si è usato il termine ‘infinita’), riguardo allo spazio (nessuna nazione è al sicuro), riguardo ai modi (si è parlato di opzioni senza limiti di intensità e al di fuori dei vincoli giuridici). A ciò si aggiunge la dichiarata volontà di nascondere e di sottrarre al controllo democratico per quanto possibile lo stesso svolgimento dei fatti.

Particolarmente importante in questo contesto è l’approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti del pacchetto federale ‘antiterrorismo’ denominato “USA Patriot Act”  che prevede gravi restrizioni dei diritti costituzionali dei cittadini americani e soprattutto apre la strada alla violazione dei diritti umani di quegli stranieri che vengano definiti, ad arbitrio dell’amministrazione americana, ‘sospetti terroristi’. Il pac­chetto è stato votato dal Congresso praticamente all’unanimità il 25 ottobre 2001 e rinnovato nel 2006.

I nuovi poteri di sorve­glianza e di intercettazione delle comunicazioni, previsti nel Patriot Act e in alcuni ‘ordini presidenziali’, dovrebbero essere usati per formulare precise accuse contro i terroristi, ma in pratica permettono di spiare qualsiasi oppositore degli Stati Uniti in qualsiasi angolo del Pianeta. Da un sito governativo, apprendiamo che i ‘sospetti terroristi’ spiati e schedati nel sistema informatico TIDE basato negli USA sono circa 500 mila (v. n. 163). Un numero così alto di persone controllate non ci consente di escludere che, per esempio, di oppositori schedati ce ne siano in ogni regione d’Italia. Tutto ciò viola diversi articoli della Dichiarazione e in particolare l’articolo 12: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza[…]” e l’articolo 19: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espres­sione; questo diritto include la libertà di sostenere opinioni senza condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere in­formazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo ai confini.”

Purtroppo le violazioni dei diritti umani compiute nell’ambito della ‘guerra al terrore’ avvengono in gran parte in segreto, al di fuori del controllo e della critica internazionale. Ma alcune imma­gini di prigionieri talebani inginocchiati, rasati, bendati, legati mani e piedi, muniti perfino di guanti per deprivarli del tatto, hanno suscitato un certo scalpore e molte proteste, più o meno convinte, anche da parte di governi, a partire dall’11 gennaio 2002 quando si è incominciato ad imbarcare prigionieri afgani su aerei cargo in con­dizioni di deprivazione sensoriale e a tradurli nella base della Marina americana di Guantanamo Bay nell’isola di Cuba. Amnesty espresse subito preoccupazione per le restrizioni estreme in cui si svolgeva il viaggio aereo di oltre 24 ore dall’Afghanistan a Cuba e per la situazione dei prigionieri a Guantanamo. All’inizio costoro venivano dete­nuti all’aperto, come polli, in gabbie di 5 metri quadrati, con tetto in legno e pavimento in calcestruzzo, illuminate giorno e notte.

Negli anni il campo di Guantanamo è divenuto tristemente famoso per i trattamenti crudeli, inumani e degradanti inflitti ai prigionieri, detenuti senza accuse e senza processo a tempo indeterminato. Tanto è vero che la Segretaria Internazionale di Amnesty, Irene Khan, presentando il Rapporto del 2005 ha definito la struttura detentiva di Guantanamo il “gulag dei nostri tempi”.

L’amministrazione Bush ha resistito alle reiterate richieste, provenienti dall’estero e anche da tutti i settori dell’opinione pubblica americana, di chiudere il carcere di Guantanamo. Quasi nessuno dei prigionieri ivi ristretti a tempo indeterminato è stato sottoposto a processo, sia pure davanti alle famigerate apposite Commissioni Militari, chiamate dai critici dell’amministrazione ‘tribunali di canguri’.

Barak Obama ha promesso di chiudere il campo di Guantanamo che ora alloggia solo 250 prigionieri, meno della metà del numero massimo raggiunto negli anni scorsi: oltre 600. Anche John McCain avrebbe chiuso quel centro di detenzione, se eletto. Ma ciò di per sé non risolve il problema delle persone detenute nel corso della ‘guerra al terrore’. Di prigioni per stranieri, segrete o palesi, gli Americani ne hanno in tutto il mondo, a cominciare dal carcere di Bagram in Afghanistan che contiene attualmente oltre 600 detenuti.

Il colmo è rappresentato dal fatto che le notizie finora trapelate hanno sempre confermato che ad essere perseguitati, imprigionati e sottoposti ad inaudite sofferenze  non sono, nella grande maggioranza dei casi, veri terroristi ma, al massimo,  combattenti sul campo contro gli Americani in Afghanistan o generici oppositori della politica e dell’ideologia dell’Occidente.

Oltre a quelle di Guantanamo, altre immagini hanno avuto larga diffusione e suscitato orrore nel mondo, scatenando critiche nei riguardi del governo degli Stati Uniti. Si è trattato delle foto scattare per divertimento dai sodati americani che interrogavano e seviziavano i detenuti nel carcere iracheno di Abu Ghraib, foto comparse all’improvviso, ad aprile del 2004, nei media.

In realtà, anche se riservate in teoria ad un ristretto numero di individui e poste sotto la responsabilità del Presidente, forme di tortura vera e propria denominate ‘tecniche aspre di interrogazione’ fanno parte della strategia del governo americano dalla fine del 2001. Lo conferma uno stillicidio di indiscrezioni che si susseguono da allora.

Come abbiamo detto nel n. 159, un memorandum che affermava la liceità della tortura fu redatto nel 2003 dal giovane professore di diritto John C. Yoo allora facente parte dell’Ufficio legale del Dipartimento della Giustizia USA.

Il memorandum, che occupa ben 81 pagine ed è redatto con pedanteria accademica, esamina un’ampia casistica che comprende un eventuale ordine del Presidente di cavare un occhio a qualcuno. John Yoo si domanda se sia lecito trattare un prigioniero con acqua bollente o sostanze corrosive. Se sia consentito di amputare a qualcuno un orecchio, il naso o un labbro, se sia lecito invalidargli la lingua o un arto. Tutte queste pratiche sono espressamente vietate dalla legge federale che proibisce le mutilazioni, ma, secondo Yoo, sono parimenti lecite in tempo di guerra (di ‘guerra al terrore’, in particolare) se autoriz­zate dal Presidente quale comandante in capo.

Pur essendosi verificate decine di morti sospette di detenuti stranieri, non risulta che gli Americani abbiano effettivamente compiuto mutilazioni sui prigionieri. E’ indubbio però, se­condo i commentatori, che il memorandum di Yoo sia servito – insieme ad un altro memorandum da lui redatto nel 2002 - per dare un avallo legale alle cosiddette ‘tecniche di interrogatorio’ effettivamente utilizzate su sospetti nemici degli Americani in Afghanistan, in Iraq e in vari altri luoghi per lo più segreti.

Queste ‘tecniche’, anche se non prevedono mutilazioni, sono in grado di infliggere tremende sofferenze alle vittime; le più spinte tra di esse costituiscono una vera e propria tortura: minacce di morte, deprivazione dal sonno e dalle cure, tecniche di manipolazione psi­cologica, uso di farmaci che alterano lo stato mentale, esposizione a temperature estreme, nudità, umi­liazioni sessuali e religiose, pestaggi, costrizione prolungata in posizioni innaturali… fino all’immersione nell’acqua al limite della morte per annegamento (pratica oggi nota come waterbo­arding ma che nei manuali classici della tortura è chiamata ‘tortura del sottomarino’).

Soprattutto per merito di Amnesty International è venuto alla luce il programma segreto, totalmente illegale, delle extraordinary rendition attuato dalla C. I. A: si tratta di una rete di rapimenti e di trasferimenti di ‘sospetti terroristi’ in ogni parte del mondo ad opera di squadre speciali di agenti segreti, molto spesso verso paesi autoritari in cui possono essere torturati (v. n. 134).

Un processo, lungamente preparato, fortemente ostacolato dai governi statunitense ed italiano, per il ra­pimento dell’imam Abu Omar da parte della  C. I. A. avvenuto a Milano nel 2003, si è aperto il 14 maggio scorso contro  26 Americani e  7 Italiani direttamente responsabili del rapimento (v. n. 160). La stampa americana ha fatto notare che si tratta dell’unico processo conseguito all’inquietante ed estesissima  pratica della rendition. Nonostante gli sforzi del giudice presidente Oscar Magi, i tre governi italiani succedutisi da allora hanno posto tanti e tali ostacoli al processo da portare ad una sospensione del procedimento. Il 3 dicembre scorso il giudice Magi ha deciso di sospendere il processo fino al 18 marzo in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale sul segreto di stato opposto dal governo.

E veniamo ad alcune gravi questioni che riguardano esclusivamente l’Italia.

 

Il ‘fenomeno sicuritario’ in Italia: discriminazione e persecuzione

 

L’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani recita: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. E l’articolo 30 avverte: “Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.”

Occorre pertanto evitare che il valore della sicurezza personale possa essere invocato per violare la sostanza della Dichiarazione stessa.

Come abbiamo ampiamente denunciato nel n. 161, numerose e gravissime, anche se le loro conseguenze sulle persone sono poco visibili e documentabili, sono le violazioni dei diritti umani nei riguardi delle fasce più deboli ed emarginate della società che conseguono in Italia dal cosiddetto ‘fenomeno sicuritario’ in atto da alcuni anni e aggravatosi drammaticamente da un anno a questa parte.

Accade che consiglieri senza remore morali suggeriscano ai politici da un lato di incrementare il senso di paura e di insi­curezza della gente e dall’altro di promettere in grandi dosi ‘sicurezza’ e repressione del crimine al fine di guadagnare i voti e il sostegno dal pubblico. Si innesca così un meccanismo perverso in cui il tam tam dei media ha un ruolo sostanziale. I fatti di cronaca nera vengono selezionati e presentati dai giornalisti nel modo più idoneo per suscitare attenzione, interesse morboso ed audience. Ma che è anche il modo per incrementare l’allarme e confermare la fondatezza dei pregiudizi e degli atteggiamenti ostili nei riguardi non solo e non tanto dei singoli delinquenti, ma di determinate componenti deboli e marginali della so­cietà. Vengono così di fatto giustificati, scatenati, e tollerati nelle loro conseguenze, gli istinti peggiori della gente.

In Italia l’attuale ‘allarme sicurezza’ non ha un riscontro nei dati (anzi continua la tendenza verso una drastica diminuzione dei reati più gravi: mai gli omicidi compiuti dalla grande criminalità e dalla piccola delinquenza sono stati così pochi nel nostro paese, tant’è che quelli compiuti nell’ambito familiare costituiscono ormai una percentuale consistente del totale) ma ha giovato molto agli interessi immediati dei politici, appartenenti a tutti gli schieramenti, che lo hanno cavalcato, non importa se a prezzo di gravi violazioni dei diritti elementari di tanti diseredati.

La parte politica di centro destra e leghista, la più coerente e credibile per quando riguarda la promessa di usare metodi drastici per ripristinare la ‘sicurezza’ dei cittadini ‘onesti’, ha vinto agevolmente le elezioni. La politica della ‘sicurezza’ messa in atto dal nuovo governo, si caratterizza per l’incontrastata approvazione di una miriade di norme aberranti, mentre aggressioni, a livello concettuale, legislativo, operativo da parte dei privati e dei pubblici poteri si moltiplicano nei riguardi dei Rom, degli immigrati, dei poveri, dei barboni, degli emarginati.

Anche se la storia non si ripete mai identicamente, sono inquietanti le analogie tra il momento attuale e il periodo che preparò in Germania lo sterminio degli Zingari insieme a quello degli Ebrei, compresa la cecità e il silenzio di quasi tutti coloro che dovrebbero svolgere un ruolo di indirizzo morale nella società.  

Cause remote dell’attuale razzismo e della xenofobia sono certamente l’ingiustizia del cosiddetto ‘ordine mondiale’, la globalizzazione distorta, gli enormi squilibri economici, le migrazioni disordinate. L’insipienza nel governo del Pianeta (che sembra avviarsi a cadere nel baratro di disastri di immane portata nell’arco di alcuni decenni) si salda all’egoismo con cui la minoranza dei ricchi e dei potenti difende i propri privilegi.

E’ certo che nell’immediato e nel contingente siamo in presenza di gravissime violazioni dei diritti elementari, suscettibili di ulteriori tragici sviluppi, che richiedono una pronta ed esplicita risposta da parte di tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani.

A ben riflettere, quel che accade oggi in Italia è il seguito e l’aggravamento di un feno­meno che da diversi anni a questa parte produce terribili ingiustizie e sofferenze nelle componenti più deboli della popolazione.  Tuttavia alcuni degli accadimenti recenti hanno una tale portata da palesare un salto di qualità del fenomeno.

Come abbiamo scritto nel n. 161, l’asserito tentativo di rapimento di un lattante a Ponticelli vicino Napoli il 13 maggio è stato preso a pretesto per gli attacchi incendiari, e i conseguenti ‘sgomberi’,  contro diverse strutture abitate dai Rom, attacchi peraltro preparati in precedenza dagli ‘attivisti’ locali. Il fatto è stato presentato in maniera completamente distorta dalla stampa e dalle autorità.

La morte di Giovanna Reggiani, avvenuta  Roma il 1° novembre 2007 dopo che la donna era stata aggredita nella zona di Tor di Quinto, ha aumento il pre­giudizio e l’odio nei riguardi dei Rom, anche se Romulus Nicolae Mailat, il pregiudicato romeno assassino di Giovanna Reggiani, non è un Rom.

Vi è stata una reazione in puro stile nazista al delitto Reggiani - etichettata per i media come ‘messa in sicurezza del territorio’ - da parte dell’amministrazione capito­lina, in un momento in cui il sindaco Veltroni si accingeva a passare alla politica nazionale. Ruspe scortate dalla polizia hanno raso al suolo a più riprese in pieno inverno i rifugi dei Romeni, dei Rom e degli altri senzatetto lungo le rive del Tevere e dell’Aniene.

Gli ‘sgomberi’ a Roma e dintorni sono continuati implacabilmente con il nuovo sindaco Alemanno che ha così dimostrato di non essere secondo a Veltroni. Il 22 dicembre il Consiglio comunale di Roma ha deciso di 'sgomberare' tutti i ‘campi nomadi’ che si trovano entro il Grande Raccordo Anulare. Ha dato tempo un mese alle Circoscrizioni per trovare delle zone 'lontane da centri abitati' dove trasferire i Rom. Se le circoscrizioni non rispetteranno la scadenza, interverrà la Prefettura.

Questo ennesimo attacco contro i Rom dovrebbe anche essere l'occasione per 'sfoltire' la popolazione zingara 'allontanando' (dove?) quelli trovati 'irregolari' (!).

Presso i nuovi campi dovranno essere istituite delle unità di controllo composte da membri delle 'forze dell'ordine'; tali unità sono destinate a togliere spazio alle associazioni che attualmente forniscono un po’ di assistenza agli Zingari.

Ovviamente quello che accade a Roma, avviene in tutta Italia, dove gli attacchi contro i più poveri, anche in pieno inverno, proseguono senza requie. Si tratta di una persecuzione costellata di perquisizioni e schedature traumatizzanti, di continui ‘sgomberi’ ed anche, in certi casi, di arresti e di pestaggi. Qualcuno osserva con soddisfazione che da un anno a questa parte è diminuito il numero degli Zingari e dei baraccati presenti nel nostro paese...

Una tale persecuzione mina il godimento del diritto alla vita delle vittime, tra le quali vi sono molti bambini, la cui morbilità e la cui mortalità aumentano paurosamente. Occorre poi ricordare che la storia degli emarginati in Italia è anche una storia scandita da incendi (parte dei quali ap­piccati, con tutta probabilità, da ‘giustizieri’ privati ai campi degli Zingari e ai rifugi dei senzatetto), incendi che fanno spesso delle vittime e che non vengono mai adeguatamente indagati.

Come abbiamo rilevato nel n. 161, l’ostilità e i pregiudizi nei confronti degli Rom sono estesissimi tra la popolazione italiana. Un sondaggio dell’Ipr Marketing fatto all’indomani dei primi attacchi di Ponticelli, ha rivelato che il 68% degli Italiani vorrebbe che venissero espulsi dal territorio nazionale tutti (sic!) i Rom. L’81% dei nostri concittadini giudica i Rom ‘poco o per niente simpatici’ (peraltro il 64% dice che la stessa antipatia si estende ai Romeni non ‘zingari’.)

Il razzismo e la xenofobia, comuni alla popolazione, alle autorità locali e alle ‘forze dell’ordine’, si traducono in  nume­rosissimi frammentati episodi di intimidazione, aggressione, accanimento contro Zingari e stranieri nelle estreme periferie come nelle strade centrali delle nostre città. Queste lampanti violazioni dei diritti umani essenziali non interessano i media e vengono a volte segnalate da persone coraggiose impegnate nel sociale che vi assistono casualmente.

Si avverte pertanto l’assoluta necessità di istituire un Osservatorio nazionale sui fenomeni di razzismo, xenofobia, persecuzione delle fasce marginali, che raccolga dati e documentazione in modo sistematico, imparziale e rigoroso. Infatti la stampa ignora la gran parte di questi deplorevoli episodi riportando solo i fatti più tragici ed eclatanti, peraltro in un modo talmente distorto da non permette di capire quale sia la sostanza dei fatti.

Dopo un anno di martellamento dei politici e dei media sul tasto della sicurezza, ora i giornali e la TV instillano in primo luogo nel pubblico l’angoscia per la situazione economica recessiva. Tale virata dei media ha avuto i suoi effetti se, come risulta dal Secondo Rapporto Demos-Unipolis reso noto il 23 novembre, la paura per la criminalità e perfino quella nei riguardi degli immigrati è in sensibile diminuzione. Oggi coloro che ritengono (erroneamente) che la sicurezza sia in peggioramento nel nostro paese sono ‘solo’ l’81,6% degli intervistati, nel 2007 erano l’88%.

Ma se la paura diminuisce, l’odio, seminato in grandi quantità, non fa altrettanto. Anzi la persecuzione delle fasce deboli della popolazione aumenta. Agevolata dal fatto che cominciano ad incidere le norme contenute nel famigerato ‘pacchetto sicurezza’.

L’accozzaglia di norme, in buona parte bipartisan, nota come ‘pacchetto sicurezza’, approvata dal Consiglio dei Ministri a Napoli il 21 maggio, si sta trasformando senza apprezzabili resistenze in una moltitudine di leggi disparate tra cui spiccano quelle persecutorie nei riguardi degli stranieri e delle fasce più deboli della popolazione.

Ricordiamo solo alcuni esempi di una normativa irrazionale che, nelle singole norme e soprattutto nel suo complesso, si pone agli antipodi di quanto è scritto nel primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  (“Gli esseri umani […] sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”).

Per cominciare si è proposto il carcere e la confisca per chi dà in affitto un appartamento a stranieri irregolari.

Quindi: mandiamoli prima di tutto a dormire all’addiaccio! Poi se, spinti dalla disperazione, magari delinquono, rincariamo la dose: aumentiamo di un terzo le pena a parità di reato qualora il reo sia un immigrato irregolare.

Le nuove norme ampliano i casi di espulsione degli immigrati clandestini su ordine del giudice e prevedendo un analogo provvedimento per i cittadini comunitari, attraverso la misura dell’allontanamento di chi non ha reddito o delinque.

Chi trasgredisce l’ordine di espulsione o di allontanamento sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nasce il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. E’ previsto il prolungamento della detenzione degli immigrati nei Centri di Permanenza Temporanea (CPT), veri e propri lager ribattezzati ‘Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE)’. La deten­zione amministrativa in tali centri potrà essere disposta in casi particolari anche per i minori non accompagnati e ar­rivare fino ai 18 mesi.

Si disciplina in maniera più restrittiva l’ottenimento della cittadinanza italiana in seguito a matrimonio.    

Vengono introdotte limitazioni al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri.  

Diventa un reato punibile con il carcere l’impiego dei minori nell’accattonaggio. Quindi: tanto vale mandarli a rubare.

Vengono poste restrizioni al trasferimento di denaro all’estero da parte degli immigrati.

I sindaci – cui si forniscono strumenti per reprimere le fasce marginali - diventano spie e poliziotti: segnaleranno alle competenti autorità gli stranieri irregolari da espellere (o i cittadini comu­nitari da allontanare).

La Lega Nord sta tentando reiteratamente di far passare un emendamento del pacchetto sicurezza che annulla le cure gratuite per gli stranieri irregolari e obbliga i sanitari a denunciare alla autorità gli ammalati che accedano ad un pronto soccorso! Dunque: vivano all’addiaccio ed evitino di farsi curare. Poi se, spinti dalla disperazione, delinqueranno, non faranno altro che confermare che hanno ragione i razzisti e gli xenofobi.

 

Manca in Italia un legge sul diritto d’asilo

 

Un provvedimento previsto nel Pacchetto sicurezza particolarmente avversato da Amnesty International riguarda il diritto di asilo. Tra le modifiche alla legislazione precedente figura infatti l’abolizione dell’effetto sospensivo del ricorso avan­zato da uno straniero che richiede asilo politico a cui in prima istanza sia stata respinta la domanda di protezione.

Un richiedente asilo la cui domanda non sia stata accolta dalla Commissione Territoriale competente potrebbe quindi essere espulso – con grave pericolo di essere perseguitato, torturato, ucciso - prima che il tribunale si sia pronunciato su un suo eventuale ricorso. In tal modo, il ricorso perderebbe completamente la sua efficacia.

In Italia vengono presentate ogni anno circa 15.000 domande d’asilo. Delle domande presentate, oltre il 50% viene accolto in prima istanza e circa 1/3 di quelle rigettate viene accolto dopo il ricorso in sede giudiziaria.

Nonostante il continuo impegno di Amnesty International da molti anni a questa parte, l'Italia continua a non avere una legge sull'asilo politico, specifica e organica, in linea con quanto prevede la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, trattato conseguito dall’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

 

Tortura impunita in Italia

 

L’Italia fa parte da 20 anni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura (CAT), uno dei trattati che conseguono alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  e sono vincolanti per i paesi che li adottano. Tuttavia, a causa della resistenza del potere politico (la Lega riuscì a far fallire una legge sulla tortura ‘quasi fatta’), il nostro paese non ha ancora legiferato in merito.

Pertanto nel codice penale italiano non compare il reato di tortura. E’ questa una delle ragioni per cui i processi contro le forze di polizia responsabili dei fatti accaduti presso la caserma di Bolzaneto e presso la Scuola Diaz in occasione del G8 di Genova del luglio 2001 si sono conclusi con condanne lievi e molte assoluzioni. Ciò stupisce in relazione all’entità della violenza fisica e psicologica messa in atto con vigliaccheria e sadismo nei confronti di persone inermi.

Il 14 luglio scorso si sono avute 15 lievi condanne e 30 assoluzioni per i soprusi e le violenze perpetrate nella caserma di Bolzaneto contro i manifestanti arrestati o fermati durante il G8. Il 13 novembre sono stati condannati 13 dei 28 imputati per i fatti accaduti nella scuola Diaz. Le alte gerarchie ne sono uscite completamente indenni.

Il nostro paese resta dunque privo di uno specifico reato di tortura nel codice penale. Amnesty nota inoltre che l’Italia  non si è ancora dotata di un'istituzione nazionale di monitoraggio sui diritti umani e di un organismo indipendente di controllo sull'operato della polizia. Inoltre non ha ancora ratificato il Protocollo opzionale alla CAT, il quale imporrebbe l'adozione di meccanismi di prevenzione.

Risulta pertanto problematico assicurare il rispetto dell’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.  (Giuseppe)

3) FERNANDO CI HA INVIATO IL SUO PRIMO DRAMMATICO RACCONTO

 

Fernando Eros Caro è il nostro corrispondente privilegiato dal braccio della morte della California. Rinchiuso a San Quentin da oltre 26 anni, ha una grande conoscenza di quel che avviene in questo tetro carcere. In una lettera inviata a Grazia il 1° dicembre, una prima drammatica testimonianza di Fernando.

 

Si avvicina il Natale.  Per me questo è il più bel periodo dell’anno. Vengono trasmesse musiche natalizie alla radio, e programmi allegri alla televisione! J Con lo stomaco pieno di cioccolata bollente, anche il mio cuore si riscalda, e per un po’ riesco a dimenticare dove mi trovo. Cara Grazia, mi hai chiesto dei racconti scritti da me sulla mia vita nel braccio della morte. Ora te ne mando uno che parla di un fatto accaduto a Natale del 1984, un fatto che sfortunatamente ricorderò per sempre.

Quando arrivai qui il 5 gennaio 1982 cominciai a disegnare e dipingere. Si trattava di un hobby, che mi aiutò, come mi resi conto più tardi, a superare lo stress e la rabbia di essere condannato a morte.

All’inizio, dipingere i volti mi era difficile. Disegnarli a matita era molto più semplice e divenni davvero bravo. Alcuni condannati a morte mi portavano la fotografia della fidanzata, o della figlia, e mi chiedevano di disegnare un ritratto in cui loro fossero presenti insieme a queste persone. In cambio, mi davano un po’ di caffè, o qualcosa acquistata allo spaccio del carcere.

Nel dicembre del 1984, un detenuto che si chiamava Hawks venne da me con una fotografia della sua unica figlia. Mi chiese di fargli un ritratto disegnando lui insieme alla figlia. Accettai l’incarico.

Il viso della figlia fu facile da disegnare perché la fotografia era grande e nitida. Invece il detenuto dovette restare seduto a lungo davanti a me perché potessi tracciare uno schizzo del suo viso. Mi ci vollero tre giorni per completare il ritratto. Quando lui lo vide, fu molto soddisfatto. Quello stesso giorno, lo spedì per posta alla figlia. La mattina seguente, le guardie lo trovarono morto nella sua cella. Si era suicidato.

Non avevo assolutamente idea che stesse per impiccarsi. Ne fui davvero traumatizzato, perché era il primo suicidio di cui ero testimone nel braccio della morte. Ce ne sarebbero stati altri.

Essere condannato a morte non è una situazione tra le più ideali in cui una persona vorrebbe trovarsi!    

C’è infinita tristezza, solitudine, stress, rabbia e senso di impotenza! Alcuni riescono ad adattarsi perché hanno grande forza di volontà. Altri riescono ad adattarsi perché hanno trascorso tutta la loro vita entrando e uscendo di prigione. Ma alcuni non riescono ad adattarsi e soccombono alla disperazione.

Anche io ho preso una volta in considerazione una simile via di fuga e di sollievo, ma poi qualcosa mi ha permesso di andare avanti. Mi piace pensare che sia stata la mia nonna, che è venuta da me nei miei sogni, e che mi ha messo di buon umore! Non ci si deve mai arrendere e rinunciare alla speranza!

Fernando E. Caro

 

 

4) DETERRENZA: IL COMPUTO DEI FORCAIOLI TERMINA CON IL 2000  di Claudio Giusti

 

Con ragionamenti semplici e chiari, si possono confutare le presunte dimostrazioni scientifiche della deterrenza della pena di morte sviluppate, attraverso complicati calcoli statistici, da accademici forcaioli

 

La teoria della deterrenza della pena di morte è semplice: la gente ha paura di morire e non commette certi crimini, o ne commette molti meno, se questi sono passibili di pena capitale. La scomparsa di questa minaccia causa un aumento dei delitti, in particolare dell’omicidio, e un gran numero di vite innocenti sono sacrificate dalla criminale stupidità degli abolizionisti.

La dimostrazione di questa teoria si basa sull’oculata scelta dei dati da usare e nell’ignorare quelli che non collimano con i propri presupposti ideologici. Tutto quello che non coincide con il mantra “più esecuzioni uguale meno omicidi” non è preso in considerazione. Soprattutto ci si rifiuta di guardare alle esperienze dei paesi abolizionisti e a quelle degli stati americani.

Gli hangman-friends fingono di non sapere che, negli anni ’30, a un alto tasso di esecuzioni corrispondeva un altrettanto alto tasso di omicidi e non spiegano la rapida diminuzione di entrambi negli anni ‘40 e ‘50. Però attribuiscono l’aumento degli omicidi degli anni sessanta alla sospensione delle esecuzioni nel periodo 1967-1977, evitando di notare che la pena di morte è scomparsa de iure solo nei pochi mesi successivi alla sentenza Furman. Salutano entusiasticamente il ritorno del boia (17 gennaio 1977) e il crescere delle esecuzioni, correlandolo al contemporaneo calo degli omicidi; senza però spiegare come mai, fra il 1986 e il 1991, crescono sia le esecuzioni che gli omicidi.

Qualcuno fa addirittura i conti e pretende di dimostrare che ogni esecuzione salva la vita di almeno 18 innocenti (ma c’è chi offre molto di più).

Dall’anno 2000, inspiegabilmente, il trionfalismo forcaiolo si arresta e sembra che in America, dalla fine del millennio, non accada più nulla di interessante. La ragione è semplice: i dati successivi sono l’esatto contrario di quello che ci si dovrebbe aspettare (nel caso ovviamente che uno sia così stupido da credere a questa teoria).

Questa sorta di millennium bug della deterrenza ha le sue buone ragioni per esistere.

Nel 1999 abbiamo visto il record delle esecuzioni (98) e delle condanne (circa 300) mentre il tasso di omicidio scendeva al 5,7 per centomila che, pur essendo quasi sei volte il nostro, era un tasso estremamente basso: quasi la metà di quello di vent’anni prima.

E vissero tutti felici e contenti ?

No, tutt’altro. 

Negli anni successivi abbiamo assistito, attoniti, non solo al vertiginoso calo del numero delle condanne a morte e al precipitare delle esecuzioni (sospese fra il 25 settembre 2007 e il 6 maggio 2008), ma anche alla stupefacente stabilità del tasso di omicidio che, alla faccia della deterrenza, è rimasto incredibilmente stabile.

Le condanne a morte sono passate, dalle 300 l’anno, alle poco più di cento di oggi, mentre le esecuzioni, dopo il picco di 98, sono rapidamente scese alle 53 del 2006 (e me ne aspetto un massimo di 40-50 nel 2009, in gran parte in Texas) allo stesso tempo il tasso di omicidio restava incrollabilmente fermo fra il 5.5 e il 5,7.

Quindi, o gli Americani non sanno che ora è ancor più difficile e raro essere condannati a morte e uccisi, oppure i forcaioli ci hanno raccontato delle balle. 

Propendo per la seconda ipotesi.

Gli Americani forcaioli soffrono di insularità e si rifiutano di prendere in considerazione le esperienze del resto del mondo. Evidentemente sanno che Italia e Canada sono la dimostrazione vivente che la pena capitale non è un deterrente.

Il 14 luglio del 1976 il Canada sopprimeva la pena di morte. Da allora il suo tasso d’omicidio si è continuamente ridotto fino a diventare un terzo di quello precedente l’abolizione: cosa del resto già avvenuta in Italia nei vent’anni che seguirono la fine della pena capitale. L’esempio canadese è particolarmente interessante perché, proprio in quello stesso luglio, con la sentenza Gregg, la Corte Suprema degli Stati Uniti dava il via libera alla “new and improved” pena di morte. Al contrario di quanto avvenuto in Canada il tasso d’omicidio americano è prima cresciuto, poi diminuito, poi di nuovo cresciuto e solo successivamente abbiamo assistito ad una consistente diminuzione del numero degli omicidi. Diminuzione avvenuta anche in Italia dove, nel 2002, abbiamo avuto 638 omicidi contro i 2.000 del 1991. In quello stesso anno gli americani ne avevano contati 25.000 e hanno attribuito alla pena di morte la diminuzione ai 16.638 nel 2002. 

Gli hangman-friends non tengono in considerazione nemmeno le esperienze nazionali. Peccato, perché lo studioso Thorsten Sellin mezzo secolo fa, confrontando le varie giurisdizioni degli Stati Uniti, scoprì che “in generale gli Stati con il boia avevano tassi di omicidio significativamente più alti di quegli Stati che non uccidevano gli assassini.”

A questo riguardo il forcaiolo Lott ha avuto l’impudenza di scrivere che: “This simple comparison really doesn’t prove anything. The 12 states without the death penalty have long enjoyed relatively low murder rates due to factors unrelated to capital punishment.”

Forse pensa che siamo tutti stupidi.

Bibliografia

 

Homicides in U.S.

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/homicide/tables/totalstab.htm

murders rate

http://www.deathpenaltyinfo.org/murder-rates-1996-2007

sentences

http://www.deathpenaltyinfo.org/death-sentences-year-1977-2007

executions

http://people.smu.edu/rhalperi/

 

La citazione di T. Sellin è in Mark Costanzo, Just Revenge. Costs and Consequences of the Death Penalty, New York, Saint Martin's Press, 1998, pagina 97

 

John Lott: Death as Deterrent.

Fox News Wednesday, June 20, 2007

http://www.foxnews.com/story/0,2933,284336,00.html

 

Crimini in Italia

www.cittadinitalia.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0900_rapporto_criminalita.pdf

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0902_ABSTRACT_rapporto_sicurezza_2006.pdf

 

 

5) BARBARA AMMINISTRAZIONE DELLA “GIUSTIZIA” IN IRAN

 

Un condannato a morte iraniano è stato perdonato qualche minuto dopo l’inizio dell’esecuzione della condanna per impiccagione, per cui si è reso necessario trasportarlo d’urgenza in ospedale e rianimarlo. Questo episodio ha confermato l’arbitrarietà e la crudeltà dell’applicazione della pena di morte in Iran.

 

Amnesty International ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla sospensione di un’esecuzione avvenuta in Iran. Come ha riferito l’agenzia ufficiale IRNA il 2 dicembre, il condannato, il cui nome non è stato reso noto, perdonato dalla famiglia della sua vittima, è stato staccato precipitosamente dal cappio qualche minuto DOPO che la sua impiccagione era iniziata nella città di Kazeroun, portato d’urgenza in ospedale e sottoposto a rianimazione.

Amnesty è al corrente di numerosi casi verificatisi in Iran in cui l’esecuzione è stata fermata proprio all’ultimo momento, a qualche secondo dal suo inizio, ma questo è il primo caso di un’esecuzione interrotta durante l’agonia del condannato.

Nella sua dichiarazione, Amnesty, pur esprimendo approvazione per il perdono concesso al condannato e per il pronto ed efficace intervento per salvarlo, ha preso spunto da questo episodio per manifestare il proprio sdegno nei riguardi del sistema della pena di morte in Iran.

Innanzitutto l’organizzazione per i diritti umani ha osservato che il trattamento che è stato inflitto al condannato è sostanzialmente identico ad un’esecuzione simulata, un trattamento universalmente considerato e condannato come un tipo di tortura. Ovviamente è stato molto meglio che la grazia sia arrivata, ma l’episodio dimostra che l’esecuzione per impiccagione in Iran è in sé una tortura.

Più volte si è osservato che in Iran l’impiccagione è un procedimento di uccisione lento. La reversibilità del trattamento inflitto in questo caso conferma che il condannato non subisce la rottura del collo, evento che, secondo alcuni, dovrebbe interrompere le sofferenze di chi viene ucciso.

Soprattutto poi questo episodio sottolinea l’arbitrarietà dell’applicazione della pena di morte secondo la legislazione iraniana (e di altri paesi islamici). Uno stesso tipo di reato può essere pagato con la vita oppure no, a seconda che si verifichino condizioni del tutto indipendenti da un qualsiasi senso di giustizia.

In Iran un condannato a morte non ha diritto ad appellarsi a corti superiori, ma lo stesso il suo destino rimane in bilico. Basta infatti che i familiari della vittima decidano di perdonarlo e questi avrà salva la vita. Ciò avviene in genere a seguito dell’esito favorevole di una trattativa di risarcimento finanziario (diyeh) che compensi il desiderio di vendetta dei familiari. In altri casi invece i familiari della vittima possono insistere che il colpevole venga ‘giustiziato’. Tutto questo rende estremamente aleatoria e crudele la pena di morte, in aggiunta alla sua perversità intrinseca.

Amnesty International nel suo comunicato stigmatizza di nuovo il fatto che in Iran vengono condannati a morte minorenni all’epoca del crimine, nonché malati e minorati mentali.

Amnesty chiede alle autorità iraniane di disporre un’immediata moratoria sulle esecuzioni, in linea con la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007.

E’ appena il caso di osservare che in America le cose non vanno in modo poi tanto diverso. Il condannato subisce a volte una vera tortura durante l’esecuzione anche con l’iniezione letale che dovrebbe essere del tutto indolore ma che non sempre ‘funziona’ come ipotizzato e può prolungarsi anche per venti o più minuti con il condannato ancora cosciente (v. ad es. nn. 145, 147, 156, 159).

Alcuni condannati americani si sono visti sospendere l’esecuzione quando già gli aghi erano impiantati in vena; esecuzione che è stata a volte ripresa e definitivamente subita.

Negli Stati Uniti il denaro non salva la vita del condannato se versato ai familiari della vittima, ma può salvarlo se pagato ad abili avvocati difensori. Anche qui, malati mentali gravi vengono condannati a morte e giustiziati, e lo sono anche i ritardati mentali nonostante l’esistenza di una poco chiara sentenza della Corte Suprema che lo proibisca. E fino a tre anni fa anche i minorenni all’epoca del crimine non riuscivano a sfuggire alle mani del boia. (Grazia)

 

 

6) LA LEGGE DEL TAGLIONE APPLICATA IN IRAN, COME NEGLI USA

 

In Iran un innamorato insistente ha accecato e sfigurato la donna che lo ha respinto. Ora, su richiesta della vittima, è stato condannato a perdere la vista mediante instillazione di acido negli occhi. Alla base dell’antichissima legge del taglione, in Iran come negli USA, ci sono i principi della retribuzione e della deterrenza della pena.

 

Ameneh Bahrami, una ragazza iraniana colta e abbastanza ricca da poter essere indipendente, non aveva accettato nessun corteggiatore, avendo deciso di sposarsi solo quando avesse trovato l’amore della sua vita. Era una studentessa di elettronica 24-enne quando cominciò ad essere corteggiata con insistenza da un giovane, Majid Movahedi, che non accettava di essere rifiutato da lei.

Majid aspettava l’amata fuori dal lavoro, la seguiva ovunque e minacciava di uccidersi se lei non l’avesse sposato.

Ameneh ricorse allora ad un espediente per liberarsi di lui: il 31 ottobre 2004 gli disse che si era fidanzata e che stava per sposarsi. Tre giorni dopo, Majid la sorprese mentre rientrava dal lavoro e le gettò sul volto dell’acido solforico. L’azione dell’acido, agevolata dai maldestri tentativi di soccorrere la ragazza, sfigurò il volto di Ameneh e la rese cieca.

L’allora presidente dell’Iran, il moderato Mohammad Khatami, face avere ad Ameneh un finanziamento, pagando innanzitutto di tasca propria, per consentirle di sottoporsi a delicate cure chirurgiche prima in patria e poi a Barcellona. Ma quando un anno dopo, ad agosto del 2005, il governò in Iran cambiò con l’avvento del presidenteAhmadinejad, il sussidio economico fu subito interrotto e Ameneh si vide sfrattare dall’appartamento che occupava e trasferire in un centro di accoglienza, dove fu costretta a condividere la stanza con drogati e alcolizzati.

Dopo questo tragico evento, l’unico occhio di Ameneh ancora parzialmente recuperabile con ulteriori trattamenti chirurgici si infettò e lei perse totalmente la speranza di tornare a vedere almeno un po’ in futuro.

Ora Ameneh, rifiutando con decisione la possibilità di essere risarcita con il versamento di denaro da parte del colpevole (il cosiddetto “prezzo del sangue”), ha chiesto al tribunale di Tehran di applicare letteralmente la legge del taglione nei confronti di Majid (che non dimostra alcun pentimento per il suo folle gesto). La sentenza è stata emessa a fine novembre: gli verranno instillate in ciascun occhio 5 gocce di acido solforico in modo da accecarlo.

Gli attivisti per i diritti umani sono scioccati e preoccupati per questa decisione, che, se non verrà commutata in appello, verrà applicata entro breve tempo. La giornalista iraniana Asieh Amini, attivista per i diritti umani, si oppone alla sentenza e afferma che la violenza sociale non verrà certo curata con ulteriore violenza. Ameneh  invece, che ha sofferto pene indicibili per l’accaduto, insiste per ottenere questo atto di “giustizia”. Dopotutto la ‘legge del taglione’ è un  principio ben radicato nella storia umana, lo vediamo già nel codice del re babilonese Hammurabi di quasi 4000 anni fa.

Arrivata a 31 anni, Ameneh Bahrami dichiara:  “Ad un’età nella quale potrei indossare l’abito nuziale, sto chiedendo che gli occhi di qualcuno siano instillati con acido” perché “non voglio che ciò accada a nessun’altra donna.”

Il Capo del potere giudiziario iraniano, l’ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, sostenitore della legge islamica della sahria ma in qualche modo preoccupato dell’immagine dell’Iran nel mondo, vorrebbe evitare che il supplizio di Majid, ormai al centro dell’attenzione internazionale, ponga sotto una cattiva luce il suo paese; ha incontrato più volte la donna cercando di convincerla a più miti consigli. Ma non mancano le autorità che sono d’accordo con lei. “Se viene fatta un’adeguata propaganda su come vengono puniti gli attacchi con l’acido, si eviteranno tali crimini in futuro” ha dichiarato alla stampa Mahmoud Salarkia, vice procuratore generale di Tehran, subito dopo l’emissione della sentenza contro Majid Movahedi.

Dunque i giudici hanno emesso una sentenza secondo la legge del taglione, adottando la funzione ‘retributiva’ della pena, mentre la vittima insiste per far applicare la sentenza sostenendo la funzione dissuasiva della stessa.

In questo caso, vendetta e funzione dissuasiva sono viste in maniera sostanzialmente critica dalla stampa americana, che dà ad intendere come gli Iraniani si dimostrino rozzi ed oscurantisti. Però nel far questo si dimentica che la pena di morte negli USA è sostenuta da politici e intellettuali conservatori con le medesime motivazioni: ‘retribuzione’ e ‘deterrenza’. E qui si tratta di togliere la vita al reo, non soltanto la vista. Lo si fa per dare ‘chiusura’ alle vittime del crimine, insistendo con l’affermazione dogmatica dell’effetto deterrente della pena capitale (v. articolo di Claudio Giusti).

Se possiamo comprendere le motivazioni di Ameneh, che ha sofferto per anni e soffre tuttora in modo atroce, non possiamo comunque accettare una forma di giustizia che non avrebbe, come non l’ha la pena di morte, un particolare effetto deterrente. Dimostrerebbe invece ancora una volta come un paese che trasforma in legge i desideri di vendetta dei suoi cittadini, non fa che incentivare la violenza, pubblica e privata.

Invitiamo i lettori a chiedere all’ex presidente Mohammad Khatami di convincere Ameneh Bahrami al perdono, attraverso il sito www.khatami.ir/en/contact.html (occorre poi fare “Reply” all’e-mail di risposta). In quanto benefattore di Ameneh, Khatami potrebbe essere ascoltato da lei. (Grazia)

 

 

7) ROGER NON È PIÙ UN CONDANNATO A MORTE ! di Cecilia Negri

 

In un momento di delusione e di scoraggiamento di tanti corrispondenti di condannati a morte, la gioia prorompente di Cecilia per la positiva risoluzione del caso di Roger Libby in Nevada, giunge come una ventata di aria fresca che ci permette di respirare e andare avanti.

 

“ORDINO CHE LA PENA DI MORTE SIA ANNULLATA E CHE LA SENTENZA DA SCONTARE SIA L’ERGASTOLO CON LA POSSIBILITÀ DI USCIRE SULLA PAROLA. L’IMPUTATO HA IL DIRITTO DI AVERE ACCREDITATI GLI ANNI GIÀ SCONTATI.”

Leggo e rileggo queste parole da quando ho aperto una busta proveniente da Ely in Nevada e me le sono trovate di fronte.

Ordine del giudice. Pena di morte. Annullata.

Possibilità di uscire dopo vent’anni scontati.

Lui ha già scontato 20 anni.

Sta per uscire.

E’ finita.

Leggo e mi ripeto queste frasi incessantemente perché il mio cervello si rifiuta di rielaborarle.

Roger Libby è un condannato a morte. No. Roger Libby era un condannato a morte.

Rido, cerco di capire se sto sognando. Piango.

Sono passati 8 anni da quando quest’uomo è entrato nella mia vita.

Per i primi 6 anni ho vissuto con il terrore di dover assistere alla sua esecuzione. Sapevo che sarebbe successo, lui era lì per quello. Per farsi uccidere.

Le sue parole non riuscivano a persuadermi, non devi soffrire per me, è solo questione di tempo, so che uscirò vivo da qui.

I giorni, i mesi, gli anni passavano, appello negato dopo appello negato, e più passava il tempo più le mie speranze si affievolivano, più lui sembrava sicuro che tutto sarebbe finito presto. L’unico modo che ha per non impazzire, mi dicevo, è convincersi che uscirà. Mi sembrava fuori dalla realtà, avevo paura che i suoi nervi avrebbero mollato prima o poi.

E ora scopro che non erano le parole di un disperato. Erano le parole di chi lotta fino alla fine, per la propria vita, per i propri cari, per riavere una vita di cui è stato privato a 22 anni. Per tornare a vedere il sole, a respirare, a realizzare tutti i sogni costruiti in 20 anni di reclusione.

Due anni fa una decisione della Corte suprema annulla di fatto la sua condanna a morte, ridefinendo  gli estremi per essere imputabili di pena capitale. Lui non rientra in quei casi, la legge emanata è retroattiva. Ma è ancora lì nel braccio. E ho paura che troveranno un altro modo per farlo fuori, un altro cavillo, oppure che lo costringeranno a non uscire mai dal carcere. L’unica cosa che lui non avrebbe sopportato.

E oggi… apro gli occhi e l’incubo è finito.

Tanti pensieri passano dalla mia mente, troppi, tutti insieme.

Mi rivedo ragazza di 19 anni all’università, che prende carta e penna e scrive a un condannato a morte dello stato del Nevada, sperando di dargli sollievo, sperando di poter fare la propria parte nel cambiare il mondo.

Mi rivedo quando ha iniziato a entrare nella mia vita, in punta di piedi, camminando, costruendo, fino a diventare un pilastro della mia quotidianità. Rivedo l’emozione della prima telefonata che mi fece a Natale, quanto era difficile capire il suo accento, il non saper cosa dire, l’avere paura di non essere abbastanza forte…

Rivedo le ore passate a scrivergli, raccontargli le mie giornate, i miei sogni, le mie delusioni, i miei successi. Ricordo il suo sostegno nei momenti bui della mia vita, il suo esserci per me quando lui viveva con la morte che gli soffiava sul collo…

Rivivo la sensazione provata la prima volta entrando nel braccio della morte, la sala visite che non vedrò mai più, lui in quella tuta arancione che non dovrà più indossare, quell’aria di sofferenza impalpabile che annientava tutto e tutti e che lui non dovrà più respirare. Ricordo la sofferenza di abbracciarlo e vederlo sparire dietro alla porta di metallo chiedendomi se l’avrei rivisto vivo…

Dopo le litigate, il rivenirci incontro, l’andare avanti sempre, insieme.    

E insieme siamo arrivati qui. Alla sua liberazione.

Entro qualche mese Roger Libby non sarà più il condannato a morte n. 80342 del braccio di Ely, Nevada. Sarà un uomo libero che dovrà imparare a vivere nel mondo del 2009, così diverso da quello che ha lasciato.

Mi chiedo se saprà affrontare tutto quello che verrà, se non impazzirà a trovarsi nel traffico caotico delle città, se tutti i rumori che non ha sentito per vent’anni non lo travolgeranno come un treno in corsa, se la libertà non lo farà impazzire, se potrà trovare un lavoro, se potrà davvero vivere di nuovo come lui sogna.

Ma mi rendo conto che sono domande stupide. Un uomo che ha saputo resistere 20 anni alla violenza, alla privazione del sonno e alla deprivazione sensoriale, al cibo che non bastava, alla solitudine e al pensiero di essere assassinato, giorno dopo giorno, al veder morire i suoi cari senza poter neppure assistere  al funerale, confinato in una cella di due metri per tre, potrà solo farcela.

Sono felice, come forse non pensavo di poter essere. Anche se in fondo al cuore, egoisticamente, mi chiedo se ci sarà comunque un posto per me, nella sua nuova vita. Ma se ciò non dovesse accadere conserverò gelosamente tutto ciò che quest’uomo mi ha donato e insegnato.

La sua storia non è solo quella di un condannato a morte.

E’ la storia di tutti quelli che sanno ancora sognare, di tutti quelli che non si arrendono, che nonostante la sofferenza non mollano mai, che vanno contro tutto e tutti pur di sopravvivere. E la storia di chi ancora sa credere nella giustizia, di chi ancora crede di poter fare qualcosa per cambiare la realtà, di chi non accetta passivamente il destino ma lotta fino a che riesce a vedere ancora un barlume di luce.

Roger mi ha insegnato tutto questo, mi ha insegnato che finché si è vivi c’è una possibilità.

Nel mio cuore, seppur solo in minima parte, la sua liberazione rende giustizia anche a José Medellin, Edward LaGrone, Mauriceo Brown, Bobby Swisher, amici che sono stati uccisi da uno stato assassino.

Roger è un sopravvissuto. Che questo renda la speranza a tutti quelli che ancora lottano. Non è mai troppo tardi. Neanche dopo 20 anni.

 

 

8) NOTIZIARIO

 

Georgia. Dopo l’udienza del 9 dicembre ancora in sospeso la sorte di Troy Davis. La Corte federale d’Appello dell’Undicesimo Circuito, la stessa che aveva sospeso l’esecuzione di Troy Davis il 24 ottobre, quando si erano pressoché perse le speranze di evitargli l’iniezione letale (v. n. 164), ha tenuto un’udienza il 9 dicembre ascoltando le ragioni della difesa e dell’accusa. E’ sembrato che dei tre giudici che componevano la corte, due fossero in qualche modo disponibili a valutare il peso delle prove portate dagli avvocati di Davis ed uno propendesse per le tesi dell’accusa che sostiene l’impossibilità di riaprire il caso. Sulla decisione della Corte permane un fitto mistero, sia riguardo al momento in cui verrà resa nota, sia riguardo al suo contenuto.

 

Globale. Di nuovo approvata una risoluzione per la moratoria in Assemblea Generale ONU. Il 18 dicembre, un anno esatto dopo l’approvazione della storica Risoluzione 62/149 che chiede una moratoria della pena di morte in vista della sua abolizione universale (v. n. 155), è stata approvata dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in seduta plenaria una nuova risoluzione del medesimo tenore. Questa volta i voti a favore sono stati 106 (+ 2 rispetto all’anno precedente), quelli contrari  46 (-8), mentre i paesi che si sono astenuti sono saliti a 34 (+5). L’ultima risoluzione (63/430) chiede al Segretario Generale dell’ONU di presentare ogni due anni un rapporto sull’applicazione della moratoria basato su dati forniti dai paesi membri. Come era prevedibile, la rinnovata iniziativa per la moratoria ha suscitato una forte opposizione da parte dei paesi che più sostengono la pena capitale, Stati Uniti d’America esclusi (v. n. 157). In particolare il rappresentante di Singapore ha fatto mettere a verbale “che non vi è un consenso internazionale in materia di pena di morte e, per molti paesi, tale pena è applicata come ulteriore sforzo di proteggere i propri cittadini. L’uso della pena di morte non è una questione che riguarda i diritti umani, è invece una questione di giustizia criminale. Inoltre la questione porta divisione e controversie e non deve essere sollevata in Assemblea Generale. […] Paesi che stanno da parti opposte riguardo a quest’argomento non hanno il diritto di imporre agli altri i loro punti di vista […]”. Il rappresentante dell’Egitto ha sostenuto di aver votato contro la risoluzione “dal momento che questa va contro le convinzioni religiose di alcune società […]”. Mentre la rappresentante della Cina ha fatto verbalizzare tra l’altro che: “voler imporre le vedute di una parte non contribuisce in nulla a risolvere il disaccordo sulla questione, ma la politicizza ulteriormente. […] La decisione di applicare, limitare o abolire la pena di morte è un problema nazionale e non un problema che riguardi diritti umani. [… La risoluzione] va contro il principio di non interferenza e ha messo gli stati uno contro l’altro.”

 

Globale. Celebrata la Giornata mondiale Cities for Life – Città Contro la Pena di Morte.  Il 30 novembre, anniversario della prima abolizione della pena di morte avvenuta nel 1786 nel Granducato di Toscana, più di 900 città in tutte le parti del mondo hanno celebrato la settima edizione di “Cities for Life – Città Contro la Pena di Morte” illuminando i loro monumenti simbolo, promuovendo eventi culturali e di sensibilizzazione basati su testimonianze di abolizionisti e di ex condannati a morte. La manifestazione organizzata con grande impegno e dedizione dalla Comunità di Sant’Egidio è stata appoggiata ufficialmente della Coalizione Mondiale Contro la Pena di Morte.  Tra le città che si sono maggiormente distinte in occasione del 30 novembre, ci sono Barcellona, Toronto, Bruxelles, Firenze, Roma, Napoli, molte città delle Filippine e dell’Africa. L’iniziativa è cominciata sabato 29 con una conferenza di alto livello tenutasi a Roma in Campidoglio e con una cerimonia davanti al Colosseo che è stato illuminato con luci speciali secondo una tradizione ormai consolidata.

 

Iran. Azione urgente per cinque donne: ottenute 607 adesioni dal Comitato Paul Rougeau. Il Coordinamento Pena di Morte di Amnesty International, tramite la nostra socia Lorenza, ci ha invitato a partecipare ad un’azione urgente in favore di cinque donne condannate a morte in Iran, quattro delle quali sono tuttora a rischio di esecuzione. C’è stata una forte risposta da parte di una dozzina di nostri soci e simpatizzanti che ha permesso di inviare al Capo del potere giudiziario di Tehran, Ali Reza Avaei, la seguente petizione sottoscritta da un totale di 607 persone. Un ringraziamento particolare per il loro grande impegno in questa iniziativa va a Pino di Roma, Stefania di San Vito dei Normanni e Christian di San Vito di Cadore. Alessando Mancuso, un nostro giovane corrispondente socio di Amnesty, ci ha dato un grosso aiuto per la raccolta delle sottoscrizioni (quasi 100 firme raccolte da lui e dai suoi amici nel freddo gelido di Torino). Testo della petizione (traduzione italiana): Eccellenza, le scriviamo in quanto soci o sostenitori di Amnesty International, organizzazione non governativa che lavora dal 1961 in difesa dei diritti umani, ovunque siano violati. Chiediamo di rivolgere la sua attenzione ai casi di Soheila Ghadiri, Shahrbano Nedam, Akram, Tayebeh Hojjati e Zahra. Accogliamo con favore l’annullamento della condanna a morte di Soheila Ghadiri ma esprimiamo preoccupazione per Shahrbano Nedam, Akram, Tayebeh Hojjati e Zahra che sono a rischio di esecuzione imminente. Le chiediamo, rispettosamente, di conoscere i dettagli dei loro processi e di qualsiasi altro appello in corso. La chiediamo che la legislazione iraniana rispetti gli obblighi internazionali sui diritti umani, così che le persone condannate a morte abbiano il diritto di chiedere allo Stato il perdono o la commutazione delle proprie condanne. Per questi motivi, le chiediamo di fermare immediatamente le esecuzioni di Shahrbano Nedam, Akram, Tayebeh Hojjati and Zahra e di commutare le loro condanne a morte.

 

Iraq. Una seconda condanna a morte per Ali il Chimico.  Una seconda condanna a morte è stata inflitta il 2 dicembre, alla fine di un processo cominciato il 21 agosto 2007,  ad Ali Hassan al-Majid, soprannominato Ali il Chimico, cugino ed ex collaboratore di Saddam Hussein. Ricordiamo che Majid era già stato condannato a morte nel 2007 per il ruolo da lui svolto nella Campagna ‘Anfal’ contro i Curdi nel 1988 e che ha un altro processo in corso insieme all’ex ministro degli esteri  Tarek Aziz (v. n. 160, Notiziario). E’ ancora vivo per miracolo in conseguenza di contrasti sorti tra le diverse forze politiche irachene e per la prudenza dimostrata dagli Americani che lo detengono (v. nn. 157, 163, Notiziario). Insieme ad Ali il Chimico sono stati processati dal tribunale Speciale iracheno altri 14 esponenti del regime di Saddam per i crimini commessi nel corso della repressione contro gli Sciiti insorti dopo la prima guerra del Golfo nel 1991.  Oltre ad Ali il Chimico è stato condannato a morte Abdul Ghani Abdul Ghafour, ex dirigente del partito Baath. Dieci imputati hanno ricevuto pene detentive e 3 sono stati prosciolti.  Dopo la revisione della sentenza, prevista in tempi brevi,  l’esecuzione per impiccagione dei condannati a morte deve avvenire tassativamente, secondo la normativa del Tribunale Speciale iracheno, entro 30 giorni. Speriamo che il meccanismo di morte si inceppi di nuovo, come è avvenuto dopo la prima condanna a morte di Majid.

 

Jamaica. Il Senato vota per il mantenimento della pena capitale. Dopo una lunga discussione, nonostante l’impegno degli abolizionisti, il senato della Jamaica ha votato in via definitiva il 19 dicembre per il mantenimento della pena di morte. Questa decisione, presa a stretta maggioranza in un paese che ha uno spaventoso tasso di omicidi, è la premessa per la ripresa delle esecuzioni, ferme dal 1988. Ad aggravare la situazione nei Caraibi,  si è aggiunta lo stesso giorno l’esecuzione di Charles Elroy Laplace, un uxoricida che non aveva neanche esaurito gli appelli, nell’isola di St. Kitts and Nevis. Ad eccezione di Cuba, nessuno stato caraibico aveva compiuto esecuzioni dopo il 2000.

 

Kentucky. Eseguita condanna a morte di un ‘volontario’. Il  21 novembre è stato ‘giustiziato’ in Kentucky Marco Allen Chapman reo confesso di aver ucciso con un coltello due bambini nel 2002 lasciando ferite la loro madre e la loro sorella. Chapman ha chiesto di interrompere gli appelli ed è riuscito a farsi ammazzare a sei anni dai fatti. Sul lettino dell’iniezione letale, dopo aver chiesto perdono a Carolyn Marksberry, madre delle vittime, ha detto: “Non so perché tutto ciò sia avvenuto quella notte, non l’ho mai saputo. Non ero io.”  La signora Marksberry ha dichiarato che l’esecuzione dà una certa chiusura al suo dolore ‘perché è stata fatta giustizia’ ma ha soggiunto: “Ogni soddisfazione personale probabilmente svanirà nel tempo dal momento che nulla mi potrà riportare realmente i miei bambini al di là dei ricordi e di quel sentimento profondo che ogni madre può comprendere.” Nello stato del Kentucky, che usa pochissimo la pena di morte, non si verificavano esecuzioni dal 1999.

 

Maryland. Proposta l’abolizione della pena di morte da una commissione di esperti. La Commissione sulla Pena di Morte del Maryland, istituita il 24 marzo dal Parlamento, ha reso noto il suo rapporto il 12 dicembre dopo aver ascoltato ben 84 testimoni. Con una votazione 13 a 7 la Commissione ha raccomandato di abolire la pena di morte perché: esistono disparità razziali nel sistema della pena di morte; arrivare ad una sentenza di morte è più costoso e reca maggiore sofferenza alle famiglie delle vittime del crimine che arrivare ad una condanna all’ergastolo senza possibilità di uscita sulla parola; vi è la reale possibilità di arrivare a mettere a morte innocenti; non vi è una prova persuasiva del potere deterrente della pena di morte. Tra i 23 membri della Commissione figurava Kirk Bloodsworth, condannato a morte nel 1985 e poi riconosciuto innocente; naturalmente egli ha votato con la maggioranza. Il governatore cattolico Martin O'Malley ha auspicato che le conclusioni della Commissione inducano i parlamentari a considerare senza pregiudizi il problema della pena di morte e a votarne l’abolizione. In primavera un tentativo di abolire la pena di morte era fallito di stretta misura in Parlamento. Gli abolizionisti si augurano che il Maryland, in cui vi sono state solo 5 esecuzioni dal 1978 in poi, segua presto l’esempio del New Jersey che ha abolito la pena di morte nel 2007.

 

New Hampshire. Invece dell’abolizione, una prima condanna a morte. Il New Hampshire, pur conservando la pena di morte nel proprio ordinamento, è da considerarsi uno stato ‘abolizionista di fatto’ dal momento che non ha compiuto alcuna esecuzione dopo il 1939.  Non ha neppure un braccio della morte. Una legge che aboliva la sanzione capitale era stata approvata dal Parlamento nel 2000 ma per lo sciagurato veto opposto dalla governatrice di allora, Jeanne Shaheen, il grande passo del New Hampshire verso la civiltà fu rimandato sine die. Purtroppo la permanenza della pena di morte nei codici si è rivelata pericolosa: politici e accusatori in vena di pubblicità sono riusciti a far celebrare due processi capitali a partire dal mese di  agosto del 2008 (v. n. 155, Notiziario).  Il primo imputato di reato capitale, il milionario John Brooks  accusato di essere il mandate di un omicidio, in seguito all’enorme sforzo compiuto dai suoi avvocati difensori, pur essendo stato riconosciuto colpevole, per la mancanza di unanimità della giuria il 6 novembre ha avuto ‘solo’ la condanna all’ergastolo senza possibilità di uscita sulla parola. Un secondo processo capitale, celebratosi o per meglio dire ‘combattutosi’ tra accusa e difesa con estremo impegno, e spreco di risorse, è finito invece nel peggiore dei modi il 18 dicembre con una sentenza di morte nei riguardi di Michael Addison, un uomo accusato di aver ucciso un poliziotto nel 2006.

 

Questo numero è aggiornato con le informazioni disponibili fino al 31 dicembre 2008

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